Tribunale di Gela, Decreto del 26 novembre 2003   

 

                                                                                      Il Tribunale di Gela

Sezione Civile



Riunito in Camera di Consiglio e composto dai Magistrati:

Dott. Raimondo Genco - Presidente
Dott. Claudio Cottatellucci - Giudice
Dott. Giuseppe Fichera - Giudice rel. est.

ha emesso il seguente

decreto

nella causa iscritta al n. 994/2002 r.g.a.c.

Vista l’istanza per la liquidazione dei compensi depositata il 12.11.2003 dall’avv. G. Z., difensore del resistente S. E.;

considerato che il resistente risulta ammesso in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato, con deliberazione del Consiglio dell’ordine degli avvocati di Gela del 6.2.2003;

che, tuttavia, il difensore istante non ha dato prova della sua iscrizione – al momento della nomina da parte del S. – nell’elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, di cui all’art. 81 D.P.R. 115/2002 (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia);

che, pertanto, dovendo la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, a tenore del disposto dell’art. 80 D.P.R. 115/2002, nominare un difensore scelto tra gli iscritti in uno degli elenchi sopracennati, non vi è luogo per l’emissione di decreto di pagamento alcuno;

che, in direzione contraria, non sembra potersi persuasivamente contestare la portata precettiva del citato art. 80 T.U. delle spese di giustizia, sostenendo che detta norma, non contenendo alcuna prescrizione di esclusività, non varrebbe a limitare il diritto di scelta del difensore di fiducia, adempiendo alla diversa funzione di rendere effettiva e agevole l’attuazione dell’istituto del patrocinio a spese dello Stato, attraverso la promozione di pubblici elenchi di professionisti (così Trib. Catanzaro decr. 8.11.2003);

che, invero, mentre l’art. 15 duodecies della L. 217/1990 – come introdotto dall’art. 13 L. 234/2001 e poi abrogato dall’art. 299 D.P.R. 115/2002 – si limitava a stabilire semplicemente che “Chi è ammesso al patrocinio a spese dello Stato può nominare un difensore scelto tra gli iscritti ad uno degli albi degli avvocati”, lasciando quindi ampia facoltà di scelta alla parte ammessa – nonostante fossero già stati istituiti gli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato (art. 17 bis L. 217/1990, come introdotto dall’art. 17 L. 234/2001) –, odiernamente il ridetto art. 80 D.P.R. 115/2002, innovando significativamente la disciplina, dispone seccamente che “Chi è ammesso al patrocinio può nominare un difensore scelto tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato”;

che, di conseguenza, non potendosi, a parere del Collegio, attribuire alla legge altro senso da quello fatto palese dal significato delle parole (art. 12, c. I, disp. prel. c.c.), deve convenirsi nel ritenere che la norma in discussione “ha escluso la libertà di scelta, disponendo che l’ammesso al gratuito patrocinio possa designare il difensore solo nell’ambito dei professionisti inseriti nell’elenco predisposto dal Consiglio dell’Ordine” (così la circolare diramata il 17.7.2002 dal CNF, leggibile in Guida al Diritto, dossier mensile n. 7/2002, pag. 160 e segg.);

che, del resto, la previsione di uno speciale elenco, nell’ambito del quale la parte ammessa al patrocinio dello Stato possa nominare il proprio difensore “risulta ragionevolmente orientata ad assicurare la migliore qualità professionale della prestazione medesima, attraverso una selezione dei patrocinatori garantita tanto dall’attitudine ed esperienza maturate in ragione di una sperimentata anzianità professionale, quanto da correttezza deontologica, comprovata dall’assenza di sanzioni disciplinari”, non ponendo alcuna concreta limitazione all’esplicazione del diritto di difesa, il quale “non appare vulnerato in tutte le ipotesi in cui (…) risulti comunque assicurata un’ampia possibilità di scelta del difensore tra i difensori iscritti” (Corte Cost. ord. 28.6.2002 n. 299);

che, in definitiva, va respinta l’istanza avanzata dall’avv. Z., difettando i presupposti di legge per l’emissione del decreto ex art. 82 D.P.R. 115/2002.


P.Q.M.


Rigetta l’istanza avanzata dall’avv. G. Z..

Si comunichi all’istante ed alle parti.

Gela, lì 26 novembre 2003.

IL PRESIDENTE
Dott. Raimondo Genco