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Il Tribunale di Gela
Sezione
Civile
Riunito in Camera di Consiglio e composto dai
Magistrati:
Dott. Raimondo Genco - Presidente Dott. Claudio
Cottatellucci - Giudice Dott. Giuseppe Fichera - Giudice rel. est.
ha
emesso il seguente
decreto
nella causa iscritta al n. 994/2002
r.g.a.c.
Vista l’istanza per la liquidazione dei compensi depositata il
12.11.2003 dall’avv. G. Z., difensore del resistente S. E.;
considerato
che il resistente risulta ammesso in via anticipata e provvisoria al patrocinio
a spese dello Stato, con deliberazione del Consiglio dell’ordine degli avvocati
di Gela del 6.2.2003;
che, tuttavia, il difensore istante non ha dato
prova della sua iscrizione – al momento della nomina da parte del S. –
nell’elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, di cui
all’art. 81 D.P.R. 115/2002 (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di spese di giustizia);
che, pertanto, dovendo la parte
ammessa al patrocinio a spese dello Stato, a tenore del disposto dell’art. 80
D.P.R. 115/2002, nominare un difensore scelto tra gli iscritti in uno degli
elenchi sopracennati, non vi è luogo per l’emissione di decreto di pagamento
alcuno;
che, in direzione contraria, non sembra potersi persuasivamente
contestare la portata precettiva del citato art. 80 T.U. delle spese di
giustizia, sostenendo che detta norma, non contenendo alcuna prescrizione di
esclusività, non varrebbe a limitare il diritto di scelta del difensore di
fiducia, adempiendo alla diversa funzione di rendere effettiva e agevole
l’attuazione dell’istituto del patrocinio a spese dello Stato, attraverso la
promozione di pubblici elenchi di professionisti (così Trib. Catanzaro decr.
8.11.2003);
che, invero,
mentre l’art. 15 duodecies della L. 217/1990 – come introdotto dall’art. 13 L.
234/2001 e poi abrogato dall’art. 299 D.P.R. 115/2002 – si limitava a stabilire
semplicemente che “Chi è ammesso al patrocinio a spese dello Stato può nominare
un difensore scelto tra gli iscritti ad uno degli albi degli avvocati”,
lasciando quindi ampia facoltà di scelta alla parte ammessa – nonostante fossero
già stati istituiti gli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello
Stato (art. 17 bis L. 217/1990, come introdotto dall’art. 17 L. 234/2001) –,
odiernamente il ridetto art. 80 D.P.R. 115/2002, innovando significativamente la
disciplina, dispone seccamente che “Chi è ammesso al patrocinio può nominare un
difensore scelto tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio
a spese dello Stato”;
che, di conseguenza, non potendosi, a parere del
Collegio, attribuire alla legge altro senso da quello fatto palese dal
significato delle parole (art. 12, c. I, disp. prel. c.c.), deve convenirsi nel
ritenere che la norma in discussione “ha escluso la libertà di scelta,
disponendo che l’ammesso al gratuito patrocinio possa designare il difensore
solo nell’ambito dei professionisti inseriti nell’elenco predisposto dal
Consiglio dell’Ordine” (così la circolare diramata il 17.7.2002 dal CNF,
leggibile in Guida al Diritto, dossier mensile n. 7/2002, pag. 160 e
segg.);
che, del resto, la previsione di uno speciale elenco,
nell’ambito del quale la parte ammessa al patrocinio dello Stato possa nominare
il proprio difensore “risulta ragionevolmente orientata ad assicurare la
migliore qualità professionale della prestazione medesima, attraverso una
selezione dei patrocinatori garantita tanto dall’attitudine ed esperienza
maturate in ragione di una sperimentata anzianità professionale, quanto da
correttezza deontologica, comprovata dall’assenza di sanzioni disciplinari”, non
ponendo alcuna concreta limitazione all’esplicazione del diritto di difesa, il
quale “non appare vulnerato in tutte le ipotesi in cui (…) risulti comunque
assicurata un’ampia possibilità di scelta del difensore tra i difensori
iscritti” (Corte Cost. ord. 28.6.2002 n. 299);
che, in definitiva, va
respinta l’istanza avanzata dall’avv. Z., difettando i presupposti di legge per
l’emissione del decreto ex art. 82 D.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
Rigetta l’istanza avanzata dall’avv. G.
Z..
Si comunichi all’istante ed alle parti.
Gela, lì 26
novembre 2003.
IL PRESIDENTE Dott. Raimondo Genco
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