Trinunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, Sentenza del 08/05/2003 n. 578

                                                               IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA

 

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 463/2003 proposto da OLLA Alfonso, rappresentato e difeso da sé medesimo, elettivamente domiciliato in Cagliari, Piazza Repubblica n. 4, presso il proprio studio legale;

contro

IL CONSIGLIO DEGLI ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CAGLIARI, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall’avv. Luisa Armandi, presso il cui studio in Cagliari, via Cugia n. 14, è elettivamente domiciliato;

per l'annullamento

della delibera n. 925/03 del 14 marzo 2003, che ha rigettato la richiesta di iscrizione del ricorrente nell’elenco degli avvocati per il patrocinio a spese delle Stato, istituito ex art. 17-bis L. 217/1990, introdotto dalla L. n. 134/2001, ora art. 81 T.U. n. 115/2002;

            Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione  in giudizio del Consiglio dell’ordine degli avvocati;

            Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; 

Visti gli atti tutti della causa;

            Nominato relatore per la camera di consiglio del 8 aprile 2003 il consigliere Francesco Scano;

            Uditi l’avv. Alfonso Olla per se medesimo e l’avv. Luisa Armandi per il Consiglio dell’Ordine resistente;

Visto il comma V, dell’art. 26 della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034, introdotto dalla legge 21 luglio 2000 n. 205, che consente la decisione con sentenza succintamente motivata, qualora vi sia la manifesta fondatezza, o infondatezza del ricorso, ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibilità o improcedibilità del medesimo.

C O N S I D E R A T O

CHE il ricorrente non è in possesso di tutti i requisiti tassativamente previsti dall’art. 81 comma 2 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, ed in particolare del requisito dell’assenza di sanzioni disciplinari richiesto alla lett. b;

CHE l’art. 47 del R.D.L. 27/11/1933 n. 1578 riguarda altra fattispecie;

CHE l’istituto della “purgazione” richiamato dal ricorrente, non può ritenersi di generale applicabilità ed in modo particolare alle ipotesi, come quella in esame, nelle quali l’interessato aspira ad ottenere una posizione di vantaggio;

CHE la questione di legittimità costituzionale appare manifestamente infondata in quanto la posizione del ricorrente che aspira ad una posizione di vantaggio non è assimilabile a quella del cittadino che aspira ad ottenere l’ordinaria eliminazione dell’effetto sfavorevole di un provvedimento di natura sanzionatoria;

CHE quanto alle spese, vanno poste a carico della parte ricorrente nella misura liquidata in dispositivo.

                                                                                                    P.Q.M.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA

Respinge il ricorso in epigrafe.

             Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida a favore del Consiglio dell’Ordine degli avvocati nella  somma di € 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre IVA e CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio, il giorno 8 aprile 2003 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna con l'intervento dei signori:

Paolo Turco, Presidente,

Manfredo Atzeni, Consigliere,

Francesco Scano, Consigliere estensore.

 Depositata in segreteria oggi 08/05/2003