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Trinunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo,
Sez. di Pescara,
Sentenza del 09/01/2003 n. 166 |
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER
L’ABRUZZO Sezione staccata di Pescara composto dai magistrati: -Antonio CATONI presidente -Michele ELIANTONIO consigliere -Dino NAZZARO consigliere relatore ha pronunciato, ai sensi dell’art. 26
u.c. L. 6.12.1971 n. 1034, quale sostituito dall’art. 9 L. 21.7.2000 n. 205, la
seguente SENTENZA nel giudizio proposto con ric. N. 623
del 2002 dall’avv. RUSSO Agostino, costituitosi in giudizio in uno all’avv.
Lorenzo PASSERI MENCUCCI, come in ricorso; CONTRO IL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI
DI PESCARA, quale rappresentato, in giudizio con l’avv. Giulio CERCEO come in
atti; PER L’ANNULLAMENTO Del provvedimento del Consiglio del
23.10.2002 prot. 2042/2002 (rigetto della domanda di iscrizione nell’elenco dei
difensori per il patrocinio a spese dello Stato); - visto il ricorso, la costituzione con
memoria del Consiglio dell’ordine ed i documenti depositati; - udito alla camera di consiglio del 19
dicembre 2002 il cons. Dino NAZZARO, gli avv. A. RUSSO, L. PASSERI e G. CERCEO; la causa è stata ritenuta per la
decisione su espressa richiesta del difensore del Consiglio, con il consenso di
parte ricorrente, considerata la particolarità della fattispecie; ritenuto in FATTO e DIRITTO Quanto segue: -il ricorrente si è iscritto nel
registro dei praticanti avvocati in data 31.10.1994; il 31.10.1995 è stato
abilitato al patrocinio dinanzi alle Preture del distretto della Corte di
Appello de L’Aquila, iniziando l’attività professionale forense; dall’anno 1996
è iscritto nell’elenco dei difensori d’ufficio e nel 1997 ha conseguito
l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato, iscrivendosi
all’albo; nel 2002, ritenendo di avere maturato la prescritta anzianità, ha
presentato domanda di iscrizione all’apposito elenco per il patrocinio a spese
dello Stato, ottenendo il “non accoglimento” per
“difetto dei presupposti di cui alla lettera c) dell’art. 81 D.P.R. 30.5.2002
n. 115 “. IL ricorso, motivato in punto di
violazione di legge ed eccesso di potere, fa leva sulla espressione normativa
“anzianità professionale non inferiore a 6 anni”, anche se lo “status” di
avvocato si acquista solo con l’iscrizione all’albo (art. 16 r.d. n.
1578/1933). L’art. 8 del r.d. 27.11.1933 n. 1578,
conv. In L. 22.1.1934 n. 36, invero, consente, dopo un anno dalla iscrizione,
ai praticanti procuratori l’esercizio del patrocinio in un ambito preciso,
permettendo, quindi, lo svolgimento di una vera e propria “attività forense”, sia
pure in misura “ridotta”; sarebbe, inoltre, del tutto contraddittorio
riconoscere il medesimo idoneo alle funzioni di “difensore d’ufficio” (L.
60/2001) e non a quelle di “difensore di soggetti non abbienti”. Conclusivamente si chiede
un’interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 3 e 24 cost.), che sia
la meno limitatativa possibile. La difesa del Consiglio dell’Ordine
eccepisce il difetto di giurisdizione del giudicante e la infondatezza della
tesi avversaria, ritenendo che l’esperienza professionale completa si
acquisisce con la possibilità di difendere senza limitazioni, a seguito
d’iscrizione all’albo degli avvocati. Si dubita della giurisdizione del G.A.
sotto un duplice aspetto: a) perchè trattasi di una questione di “diritto
soggettivo perfetto”, sottratta a scelte discrezionali, di competenza del G.O.;
b) perché in ogni caso la questione andava portata alla cognizione del
Consiglio Nazionale Forense. In punto di diniego d’iscrizione
nell’elenco “de quo” e/o di revoca della stessa, non è possibile ipotizzare una
riserva di competenza per il C.N.F., mancando un’indicazione normativa e
vigendo, in carenza di una previsione di giurisdizione generale per ogni
questione relativa ad albi e/o ad elenchi professionali, il principio della
tassatività degli atti impugnabili davanti al C.N.F.; l’art. 54 del r.d. n.
1578/1933, invero, è testuale nell’affermare che il Consiglio nazionale
forense, oltre ad esercitare il potere disciplinare nei confronti dei propri
membri, si pronuncia sui ricorsi ad esso “proposti a norma di questa legge”,
con chiaro riferimento all’art. 24 del citato r.d.. Circa la situazione soggettiva dedotta,
il richiamato art. 81, comma 2°, pone tre requisiti: a) attitudine ed
esperienza professionale, b) assenza di sanzioni disciplinari, c) anzianità
professionale non inferiore a sei anni; il C.N.F., con propria circolare del
10.12.2002 n. 4410, ha ritenuto di limitare la discrezionalità dei Consigli per
“l’attitudine ed esperienza professionale”, onde evitare “comportamenti
ingiustificatamente discriminatori”, ritenendo che esso è soddisfatto quando
ricorrono i presupposti “sub b- e c-“. Per quanto attiene il requisito di cui
alla “lett. c-“, l’anzianità professionale
dovrebbe essere conteggiata dalla data d’iscrizione all’albo, perché la
“pratica professionale” del patrocinatore, in quanto non completa, non sarebbe
“garanzia di attitudine ed esperienza professionale”, potendo questi difendere
solo cause di valore limitato e di minore importanza, davanti al Giudice di
pace ed al Tribunale in composizione monocratica (art. 7 L. 16.10.1999 n. 479). Le “precisazioni del C.N.F.”, se
consentono un migliore controllo dell’attività dei Consigli dell’Ordine, in
punto di iscrizione nell’elenco speciale, eliminando ogni “potere meramente
discrezionale”, non mutano, però, la situazione soggettiva dell’istante,
prospettata dalla normativa primaria, che è quella di un “diritto in attesa di
espansione”, soggetto ad “affievolimento”, stante la possibilità della revoca;
le indicazioni del C.N.F., che hanno efficacia vincolante interna, possono,
invero, essere sintomatiche, se violate, di un eccesso di potere. La stessa Corte Costituzionale,
nell’ordinanza n. 229/28.6.2002, fa presente come la disamina dei requisiti, in
punto di attitudine, di esperienza e di anzianità professionale, spetta al
Consiglio dell’Ordine, attraverso una valutazione, pur sempre discrezionale,
che la legge riserva a tale organo. La giurisdizione del G.A., peraltro, va
confermata anche sotto altro aspetto, atteso che l’istituto del “patrocinio a
spese dello Stato” si configura come un “servizio pubblico” (C.Cost. ord. n.
229/2002 parla di “esercizio di una prestazione avente connotazioni e riflessi
particolari di carattere pubblicistico”),
reso ad istanza di parte ( d. lgs. n. 113-115/2002 artt. 74 ss. 78 ss,
81 ss.); l’art. 87 del d.lgs. n. 113/02, invero, lo qualifica “servizio
pubblico … disciplinato dall’art. 20, della legge 29 marzo 2001, n. 134”;
l’art. 33 del d. lgs. n. 80/1998, quale modificato dall’art. 7 L. 205/2000, ha
devoluto alla giurisdizione esclusiva del G.A. tutte le controversie in materia
di pubblici servizi. Nel merito della controversia va
osservato come lo stesso C.N.F., nella citata circolare (pag. 7), riconosce che
l’interpretazione data dell’art. 81 sia “senz’altro di tipo restrittivo” e, va
aggiunto, anche troppo “formale”, nel senso che viene a darsi preferenza ad
un’anzianità “nominale”, ponendo in secondo piano il contenuto effettivo della
stessa attività forense, poiché appare chiaro che l’avvocato che ha maturato
sei anni di iscrizione all’albo sarà iscritto all’elenco speciale anche se ha
svolto una modesta attività, circoscritta a particolari materie e/o solo
davanti ad alcuni uffici giudiziari, con attitudini ed esperienza professionale
sicuramente limitata; per contro un “patrocinatore”, formatosi attraverso una
continua presenza, pur nell’ambito della cd. giustizia minore, potrebbe ben
maturare una buona esperienza professionale, sia come libero professionista,
sia come difensore d’ufficio, sia, infine, come pubblico ministero onorario. IL criterio restrittivo, invero, non
trova alcuna legittimazione nel dato normativo che fa riferimento generico ad
“un’anzianità professionale non inferiore a sei anni”, con una espressione che
consente la piena valutabilità di ogni tipo di effettiva e valida attività
legale; del resto il patrocinatore è abilitato a svolgere una pratica forense
di tipo professionale, proprio in vista del raggiungimento, sia pure in modo
graduale ed entro precisi limiti di difesa, di una più adeguata ed approfondita
preparazione, che non può essere ignorata, una volta ottenuta l’iscrizione
all’albo degli avvocati, La normativa, invero, fa riferimento ad
un criterio non tassativamente ancorato ad un dato vincolante, ma concede una
certa ampiezza interpretativa, che rende valido, anche in punto di libera
attività professionale, il brocardo “odiosa est restringenda”, specie se la
stessa è finalizzata all’espletamento di un servizio pubblico, che è tanto più
valido, quanto maggiore è la possibilità di scelta da parte degli utenti. Conclusivamente il ricorso va accolto,
mentre la novità e particolarità della fattispecie giustifica la compensazione
delle spese di causa. P.Q.M. il Tribunale amministrativo per
l’Abruzzo, sezione di Pescara, -accoglie il ricorso in epigrafe e per
l’effetto annulla l’atto impugnato; -spese compensate Ordina che la presente sentenza sia
eseguita dall’autorità amministrativa. Così deciso in Pescara nella camera di
consiglio del 19 dicembre 2002. -Antonio CATONI presidente. -Dino NAZZARO consigliere estensore IL Segretario di udienza Pubblicata mediante deposito in segreteria in data 09.01.2003
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