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FATTO
Su richiesta di liquidazione del compenso presentata dal difensore di Pangallo
Filippo, ammesso il 21 ottobre 2000 al patrocinio a spese dello Stato nel
procedimento penale pendente presso il Tribunale di Milano per i reati di cui
agli artt. 74 e 73 d.P.R. 309/90, e per i quali veniva condannato, con sentenza
del 28 giugno 2002, alla pena di quindici anni di reclusione, il Tribunale, con
ordinanza del 14 ottobre 2002, revocava d'ufficio il provvedimento di
ammissione al patrocinio - conseguentemente disattendendo la richiesta di
liquidazione -, in quanto, alla luce delle emergenze del dibattimento (che
avevano evidenziato una estesa attività di commercio di eroina da parte del
sodalizio criminoso in cui l'imputato era inserito), riteneva che il Pangallo
era privo ab origine delle condizioni patrimoniali previste dalla legge (art.
76 T.U. 115/2002), in quanto doveva tenersi conto delle risorse economiche
derivanti dall'attività illecita, accertate nel processo penale. Contro tale
decisione il Pangallo presentava ricorso ai sensi dell'art. 12, comma 4, legge
n. 217 del 1990, per erronea applicazione dell'art. 10 della stessa legge,
violazione degli artt. 3 e 27 Costituzione e mancanza o manifesta illogicità
della motivazione, deducendo che la revoca d'ufficio dell'ammissione al
patrocinio, disposta impropriamente in relazione alla richiesta di liquidazione
del compenso, si poneva in contrasto con i dieta delle Sezioni Unite penali
della Corte di Cassazione (sent. n. 25 del 24 novembre 1999) e della Corte
costituzionale (ord. n. 144 del 14 aprile 1999), affermativi della natura
giurisdizionale del relativo procedimento, e che, inoltre, gli elementi di
prova della capacità reddituale del prevenuto erano stati desunti da
accertamenti non definitivi, perché contenuti in una sentenza di primo grado, e
in violazione altresì dell'art. 3 legge 217/90, che imponeva al riguardo di
fare riferimento solo ai redditi dell'anno antecedente a quello della domanda.
Il Tribunale di Milano, con ordinanza del 19 dicembre 2002, rigettava il
ricorso, facendo proprie le tesi del primo giudice e ribadendo che sussiste, in
capo al giudice che procede, il potere di revoca ex officio dell'ammissione al
patrocinio a norma dell'art. 112 T.U. 115/2002, e che la sentenza di condanna,
sia pure di primo grado, costituisce presupposto sufficiente per l'accertamento
dell'inesistenza delle condizioni di reddito previste dall'art. 3 L. 217/90.
Contro questa decisione ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato,
richiamando i motivi posti a sostegno del ricorso avanti al Tribunale.
La quarta Sezione di questa Corte, con ordinanza del 5 febbraio 2004, rilevata
l'esistenza del contrasto giurisprudenziale sulla legittimità della revoca
d'ufficio dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, anche fuori delle
specifiche ipotesi previste dall'art. 112 T.U. 115/2002, ha devoluto la relativa
questione alle Sezioni Unite.
DIRITTO
Per la soluzione della rimessa questione e dei problemi procedurali ad essa
correlati, è necessario ripercorrere rapidamente e, ovviamente, nei limiti che
qui interessano, l'evoluzione della disciplina legislativa in materia di
patrocinio dei non abbienti a partire dal 1990, esaminando in parallelo la
giurisprudenza formatasi sul tema in discussione.
La legge 30 luglio 1990, n. 217, oltre a escludere in via generale dal proprio
ambito i procedimenti penali concernenti contravvenzioni (art. 1, comma 8),
stabiliva le condizioni di reddito necessarie per l'ammissione al beneficio
(art. 3, commi 1 e 2), comprendendo quello dei familiari conviventi ed i
redditi esenti dall'IRPEF o soggetti a ritenuta alla fonte o a imposta
sostitutiva, prevedendo gli adempimenti conseguenti ("avviso
all'interessato", trasmissione, in una all'intero incarto procedimentale,
al competente intendente di finanza, chiamato a verificare l'esattezza formale
dell'ammontare del reddito attestato e la compatibilità dei dati indicati con
le risultanze dell'anagrafe tributaria, facultato a disporre l'effettuazione, a
cura della guardia di finanza, la verifica della posizione fiscale dell'istante
e dei familiari conviventi, e tenuto a chiedere la revoca o la modifica del
provvedimento di ammissione per il quale risultassero insussistenti i previsti
presupposti reddituali).
Gli evidenti limiti formali del sistema descritto e le obiettive incertezze
sulla natura giuridica del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese
dello Stato indussero la giurisprudenza, sensibile all'esigenza di evitare
ammissioni oggettivamente ingiustificate, a ritenere possibile e legittimo, sul
presupposto del contenuto sostanzialmente amministrativo del provvedimento de
quo e in base alla generale potestà di autotutela della pubblica
amministrazione, un intervento di revoca ex officio del medesimo da parte della
stessa autorità che lo aveva (erroneamente) emesso, anche al di fuori delle
specifiche ipotesi regolate dal comma 1 dell'art. 10 della L. 217/1990 e
indipendentemente dalla richiesta prevista dal comma 2 dello stesso articolo
(Cass. 22.09.1994, Boccuni; 11.11.1994, Fronza;
14.04.1995, Marinaci; 12.11.1996, Yeboha; 26.03.1998, Sinisi;
12.10.1999, Carbonelli).
Tale filone si affermò nonostante che la Corte costituzionale avesse, sin dal
1992 (sentenza 144/92, richiamata poi dalle ordinanze 244 e 386 del 1998),
messo in evidenza, oltre all'ampia e onnicomprensiva nozione di reddito
(desumibile in particolare dagli artt. 2 e 5 della legge) rilevante ai fini del
beneficio in esame, la scelta legislativa di riservare all'intendente di
finanza, facultato ad avvalersi all'uopo anche della Guardia di finanza, il
compito di espletare indagini e controlli intesi ad acclarare, anche in base al
tenore di vita e ad altri fatti di emersione economica, quand'anche di fonte
illecita, lo stato (effettivo) di non abbienza dell'istante. Una svolta in una
parte della giurisprudenza si produsse invece con l'ordinanza 144 del 1999 del
Giudice delle leggi, nella quale si affermava a chiare lettere che: - il
giudice chiamato a decidere sull'istanza di ammissione al patrocinio esercita
una funzione giurisdizionale; - i provvedimenti da lui emessi sono
conseguentemente revocabili nei limiti e in base ai presupposti espressamente
previsti, e rimovibili, negli altri casi, solo attraverso gli strumenti di
impugnazione, quali nella specie contemplati dalla legge in materia; - alle
lacune del sistema non poteva ovviarsi con una forzatura interpretativa che
riducesse i provvedimenti in parola al rango di atti amministrativi. Importante
fu il richiamo che a detta ordinanza fecero subito le Sezioni unite di questa
Corte con la sentenza 24.11.1999, Di Dona, nella quale si rimarcava in
particolare l'importanza che aveva assunto la L. 217/1990 ai fini della piena
attuazione della garanzia di cui all'art. 24 Cost.
Allineandosi alla tesi della natura giurisdizionale del provvedimento di
ammissione al patrocinio a spese dello Stato, varie pronunce hanno conseguentemente
negato la possibilità di revoca d'ufficio al di fuori dei casi esplicitamente
previsti e, in particolare, in relazione al successivo accertamento del
difetto, originario o sopravvenuto, delle prescritte condizioni di reddito,
ritenendo che, in tale ipotesi, la revoca possa essere disposta solo su
richiesta dell'Ufficio finanziario (Cass. 24.04.2001, Meci; 24.04.2001,
Balsamo; 06.06.2001, Venuto; 03.12.2001, Musumeci; 28.11.2002, Modaffari;
11.12.2002, Greco E.; 11.12.2002, Greco G.). Sono intervenute nel frattempo
alcune importanti modifiche normative. Recependo probabilmente le implicite
sollecitazioni della Consulta, la legge 29 marzo 2001, n. 134, oltre a
eliminare la ricordata esclusione dei procedimenti relativi a contravvenzioni,
a semplificare gli adempimenti dell'interessato e a rendere perentori i termini
per la decisione sull'istanza, aggiungeva nell'art. 1 della L. 217 del 1990 i
commi 9 bis e 9 ter, che, rispettivamente, ampliavano il potere del giudice di
respingere l'istanza ("ove vi siano fondati motivi per ritenere che l'interessato
non versi nelle condizioni..., tenuto conto del tenore di vita, delle
condizioni personali e familiari e di attività economiche eventualmente
svolte"), facultandolo, a tal fine, a trasmetterla, unitamente alla
relativa autocertificazione, alla Guardia di finanza per le necessarie
verifiche, e lo obbligavano, nei procedimenti relativi a uno dei delitti di cui
all'art. 51, comma 1 bis c.p.p., a richiedere informazioni a varie autorità,
fermo restando sempre il termine perentorio di dieci giorni per la decisione, e
salva la possibilità di revocare il beneficio all'esito delle informazioni
richieste (nuovo comma 1 bis dell'art. 6).
Significativamente, inoltre, cadeva il limitante inciso "alla stregua
delle dichiarazioni, indicazioni ed allegazioni" - assai poco compatibile
con la lettura della legge data dalla Corte costituzionale -, contenuto nel
comma 3 dell'art. 6, in riferimento alle verifiche demandate all'intendente di
finanza, veniva eliminata la partecipazione del P.M. al procedimento,
introdotta dalla L. 23.12.2000, n. 388, e si introduceva la previsione della
revoca del beneficio in caso di condanna per false attestazioni sulle
condizioni di reddito (art. 15 nonies).
Si è poi arrivati finalmente al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, recante il testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di
giustizia, la cui parte 3^ riguarda il patrocinio a spese dello Stato.
Preme subito chiarire che, in conformità alla delega di cui all'art. 7 della
legge 8 marzo 1999, n. 50, come modif. dall'art. 1, comma 6, della legge 24
novembre 2000, n. 340, il legislatore del testo unico aveva lo specifico
mandato di coordinare e armonizzare la legislazione previgente, con un puntuale
vincolo per le innovazioni apportabili: la coerenza logica e sistematica della
normativa da coordinare (in tal senso v. Corte cost. sentt. nn. 389/2002,
458/2002, 212/2003, 304/2003, richiamate da Cass. SS.UU. 25.02.2004, PM c.
Lustri e PM c. Ardone). Ne consegue che in nessun modo le singole norme del
testo unico possono essere interpretate nel senso volto a determinare
apprezzabili modifiche, in particolare a detrimento delle tutele sostanziali e
procedimentali già riconosciute, rispetto alla situazione normativa precedente.
Il T.U. ha abolito la previsione della "modifica" del provvedimento
di ammissione e ha ricompreso tutte le ipotesi di revoca nell'art. 112,
inserendo alle lett. a), b) e c) del comma 1 le revoche d'ufficio di carattere
per c.d. "formale" e alla lett. d) dello stesso comma quella "su
richiesta dell'ufficio finanziario, presentata in ogni momento, e comunque non
oltre cinque anni dalla definizione del processo, se risulta provata la
mancanza, originaria o sopravvenuta, delle condizioni di reddito...", e
prevedendo poi, al comma 2, la facoltà di disporre la revoca all'esito delle
integrazioni richieste a sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 96 (corrispondenti ai
vecchi commi 9 bis e 9 ter dell'art. 1 della L. 217 del 1990) e, al comma 4, la
comunicazione all'interessato di copia del decreto di revoca "con le
modalità indicate nell'art. 97". All'art. 113 ha ribadito la sola
ricorribilità per cassazione (cui non è più collegata, dal punto di vista
formale, la limitazione ai soli casi di "violazione di legge") contro
il decreto che decide sulla richiesta di revoca dell'ufficio finanziario.
All'art. 95 ha confermato la revoca in caso di condanna per falsa attestazione
delle condizioni di reddito.
Circa il ricorso avverso il rigetto dell'istanza, l'art. 99 prevede l'inoltro
dell'atto al presidente dell'organo giudiziario di appartenenza del giudice che
ha emesso il decreto (comma 1), l'applicazione dello speciale procedimento
previsto per gli onorari di avvocato e la trattazione in composizione
monocratica da parte dell'ufficio giudiziario (comma 3).
Utile è qui richiamare anche l'art. 88, che include nei programmi annuali di
controllo fiscale della Guardia di finanza "i controlli dei soggetti
ammessi al patrocinio a spese dello Stato... anche tramite indagini bancarie e
presso gli intermediari finanziari". Prima di affrontare più da vicino le
implicazioni, soprattutto procedurali, di tale nuovo assetto, mette conto di
tornare allo sviluppo della giurisprudenza di legittimità degli ultimi anni.
Nonostante, infatti, il ricordato crescente manifestarsi di un indirizzo
contrario all'ammissibilità, fuori dei casi previsti, della revocabilità
d'ufficio del provvedimento ammissione al patrocinio, si sono avute, anche dopo
il 1999, pronunce affermative di un tale potere del giudice. Si ricordano in
particolare Cass. 29.11.2001, Di Stefano, 13.06.2002, Ghidini, e 07.05.2003,
Castro, che continuano a sostenere la natura sostanzialmente amministrativa del
provvedimento de quo, nonché Cass. 08.05.2003, D'Agata, che, richiamando ancora
il generale potere di autotutela della pubblica amministrazione, ritiene che la
tesi negatrice della revocabilità d'ufficio non appare compatibile con
l'attuale disciplina legislativa.
Ad avviso del Collegio, tale indirizzo va respinto e deve senz'altro essere
confermato quello contrario all'ammissibilità del detto potere di revoca.
Anzitutto non sono emersi elementi atti a contestare validamente la tesi,
sostenuta dalla Corte costituzionale (e condivisa apertamente anche dalla
recente sentenza delle SS.UU. 25.02.2004, PM c. Lustri), della natura
giurisdizionale del provvedimento di ammissione del patrocinio a spese dello
Stato, siccome "avente ad oggetto l'accertamento della sussistenza di un
diritto, peraltro dotato di fondamento costituzionale" e soggetto, quindi,
al "regime proprio degli atti di giurisdizione", quale regolato dalla
specifica disciplina in materia.
Si sono al riguardo ulteriormente ed efficacemente richiamati anche il disposto
del novellato comma 1 dell'art. 6 della L. 217/1990, che sanziona di nullità
assoluta la mancata emissione del provvedimento nei termini previsti, e la
riconosciuta appartenenza all'autorità giurisdizionale della competenza a
emetterlo anche nella fase delle indagini preliminari (Cass. 11.12.2002, Greco E.).
Venuto meno così l'essenziale presupposto sistematico su cui, come si è visto,
si basava e continua e basarsi l'orientamento qui censurato, va presa in esame
la tesi, prospettata nell'ordinanza di rimessione (e recepita nella
requisitoria del P.G.), secondo cui, pur nel presupposto della natura
giurisdizionale del provvedimento concessivo del beneficio, sarebbe compatibile
con l'assetto normativo della materia, quale scaturito in particolare dalla L.
134/2001 (secondo rilevato dalla cit. Cass. 08.05.2003, D'Agata), il
riconoscimento di un generale e autonomo potere del giudice di persistente
controllo della sussistenza delle condizioni legittimanti il diritto
dell'interessato.
Tale tesi è priva di fondamento.
Dal punto di vista sistematico, bisogna anzitutto ricordare che a ciascun
giudice è preclusa in via generale, salvo e nei limiti in cui gli sia
espressamente attribuita, la facoltà di ritornare autonomamente sui propri
provvedimenti a carattere definitorio nei cui confronti sia positivamente prevista
l'azionabilità di un apposito ed efficace rimedio caducatorio (cfr. Cass.
22.09.1999, Papurello; 21.10.1993, Rausa).
Ora, considerando la disciplina relativa al patrocinio a spese dello Stato,
quale sopra descritta, è agevole rilevare che essa, da un lato, riconosce al
giudice il potere di revocare d'ufficio il provvedimento di ammissione al
beneficio nei casi e sulla base di presupposti precisamente indicati (il che,
nella ricostruzione qui disattesa, suonerebbe francamente pleonastico) e,
dall'altro, demanda specificamente all'Ufficio finanziario (abilitato ad
avvalersi all'uopo della Guardia di finanza) - che non a caso deve essere
puntualmente messo al conoscenza delle istanze di ammissione evase (art. 98
T.U.), assumendo anche, negli eventuali sviluppi del relativo iter
procedimentale, la veste formale di parte (art. 99 T.U.) - la generale facoltà
di verificare, in ogni momento (col limite del quinquennio dalla
definizione del processo) successivo all'adozione del
provvedimento ammissivo, le condizioni di reddito (pregresse o sopravvenute)
dell'interessato, col correlativo potere- dovere di chiedere (ricorrendone i
presupposti) la revoca del beneficio.
Tale scelta legislativa, di indicare specificamente i casi di revocabilità
d'ufficio da parte del giudice, e di attribuire il generale potere di instare
in ogni tempo per la revoca, in caso di provata mancanza delle condizioni
reddituali, all'Ufficio finanziario - ritenuto evidentemente il più attrezzato
(significativa in tal senso è anche l'eliminazione, operata dalla L. 134/2001,
del parallelo ruolo attribuito al P.M., nelle procedure in discorso, dalla L.
388/2000) a valutare gli eventuali nuovi elementi di cognizione nell'ambito di
un vaglio delle condizioni economiche del soggetto che, per giustificare un
intervento diretto a caducare la (già riconosciuta) spettanza del beneficio,
non può che essere "complessivo" -, impone senza dubbio, alla stregua
dell'anzidetto principio di ordine sistematico, di escludere, nel vigente
sistema, la sussistenza in capo al giudice di un generale potere di revocare
d'ufficio il provvedimento di ammissione al patrocinio e, in particolare, di
disporre tale revoca, sul presupposto della provata mancanza delle prescritte
condizioni di reddito, in assenza della richiesta dell'Ufficio finanziario.
A diverse conclusioni non può poi certamente condurre l'ampliamento dei poteri
del giudice in sede di esame dell'istanza, apportato (secondo quanto sopra già
segnalato) dalla L. 134/2001 (e confermato dal T.U. 115 del 2002). Tale ampliamento,
infatti, che gli consente di tener conto del tenore di vita e di quant'altro
previsto dal comma 9 bis del novellato art. 1 della L. 217/1990 (cui
corrisponde il comma 2 dell'art. 96 dell'attuale T.U. 115), è circoscritto alla
"valutazione", ora anche di merito, degli elementi conoscitivi in suo
possesso, e alla connessa facoltà di chiedere, ma solo "prima" della
decisione sull'istanza, le necessarie verifiche alla Guardia di finanza ma non
implica affatto un illimitato e indeterminato potere di controllo e di verifica
sulle condizioni soggettive di spettanza del beneficio, col correlativo potere,
al riscontro del loro venir meno, di un'automatica revoca d'ufficio.
Tale potere di controllo e verifica resta, quindi, affidato (solo) all'Ufficio
finanziario (che può avvalersi, all'uopo, della collaborazione della Guardia di
finanza), anche dopo la L. 134/2001, che ha fra l'altro al riguardo,
contestualmente al suddetto ampliamento dei poteri del giudice, rimosso
(attraverso l'abrogazione del relativo inciso dal comma 3 dell'art. 6) il
vincolo, formalmente esistente nella L. 217/1990, del riferimento alle
"dichiarazioni, indicazioni ed allegazioni" dell'istante.
Un'indiretta ma importante conferma dell'esattezza dei suesposti rilievi può
ricavarsi dalla specifica previsione, introdotta dal nuovo comma 1 bis
dell'art. 6 della L. 217/1990, del potere del giudice di revocare il beneficio
all'esito delle informazioni di cui ai nuovi commi 9 bis e 9 ter dell'art. 1:
detta previsione, infatti, non sarebbe stata necessaria in una cornice
normativa intesa come ricomprensiva di un potere persistente, generale e
autonomo del giudice (di controllare la sussistenza dei presupposti reddituali
e, quindi) di revocare d'ufficio la già disposta ammissione al beneficio.
Esclusa, dunque, la sussistenza di tale potere, non può il Collegio esimersi
dall'affrontare anche la questione (che può condizionare la pronuncia
adottanda) relativa all'ammissibilità, e in quali termini, dell'impugnazione di
un provvedimento del giudice che (come nel caso del Pangallo) abbia di fatto
revocato d'ufficio il provvedimento ammissivo fuori delle condizioni previste.
Preliminare a tale questione è peraltro quella, più generale, relativa
all'individuazione del sistema impugnatorio nei confronti dei provvedimenti di
revoca del beneficio, nell'ambito del nuovo assetto normativo risultante dal
T.U. 115.
L'impianto originario della L. 217/1990 prevedeva invero, sia per i casi di
originario rigetto dell'istanza (commi 4 e 5 dell'art. 6), sia per quelli di
successiva revoca d'ufficio del beneficio (ultima parte del comma 1 dell'art.
10, facente espresso richiamo ai commi suddetti), lo stesso sistema di rimedi,
articolato in un ricorso, consentito all'interessato, all'organo giudiziario di
appartenenza del giudice emittente, e in un successivo ricorso per Cassazione
per violazione di legge, proponibile dall'interessato e dall'intendente di
finanza, avverso la decisione sul primo ricorso.
Nei confronti invece del provvedimento decidente (in un senso o nell'altro)
sulla richiesta di revoca dell'intendente di finanza era ammesso (dal comma 2
dell'art. 10) solo il ricorso per Cassazione a sensi del comma 5 dell'art. 6, e
cioè per violazione di legge. Tale impianto rimaneva immutato dopo l'intervento
della L. 134/2001, la quale però, come si è sopra visto, introduceva (con il
comma 1 bis aggiunto all'art. 6) una nuova ipotesi di revoca all'esito delle
informazioni di cui ai (nuovi) commi 9 bis e 9 ter dell'art. 1, senza
formalmente coordinarla alle altre, quanto a regime impugnatorio. Tale
omissione non può peraltro, senza incorrere in esiti costituzionalmente
inaccettabili, essere interpretata come un'esclusione di qualsiasi forma di
rimedio e va, quindi, necessariamente letta, in logica conformità, del resto,
alla sostanziale valenza della nuova previsione, nel senso di una implicita
assimilazione di questa a tutti gli altri casi di (originaria o successiva)
reiezione dell'istanza (non su richiesta dell'intendente di finanza) da parte
del giudice (con conseguente proponibilità di ricorso all'organo giudiziario di
appartenenza e successivo ricorso per Cassazione per violazione di legge). Il
sistema si confermava quindi omogeneo nel trattare allo stesso modo tutti
questi casi, lasciando da parte, con un regime diverso, la sola ordinanza (che
poteva essere sia di accoglimento che di rigetto) emessa sulla richiesta
dell'intendente di finanza. Il T.U. del 2002 sembra invece innovare molto su
tale sistema, posto che, mentre conferma (all'art. 99) la precedente articolazione
di rimedi in relazione all'ipotesi di (originario) rigetto dell'istanza, non la
richiama più in riferimento alle ipotesi di revoca d'ufficio disciplinate
dall'art. 112, replicando soltanto (all'art. 113) la regola della ricorribilità
per Cassazione avverso il decreto che decide sulla richiesta di revoca
proveniente dall'ufficio finanziario.
Alla stregua di quanto si è sopra osservato circa la natura compilatoria del
T.U. n. 115 è evidente che una interpretazione della nuova normativa nel senso
dell'abrogazione dei rimedi precedentemente previsti avverso la revoca
d'ufficio determinerebbe una modifica al previgente sistema gravemente
pregiudizievole per le (già riconosciute) garanzie difensive dell'interessato
e, come tale - oltre che ex se ben difficilmente compatibile con i principi di
cui agli artt. 3 e 24 Cost. - certamente non autorizzata dal legislatore
delegante.
Va dunque privilegiata, nei limiti del possibile, una interpretazione del T.U.
che, rispettandone natura e funzione e conformandosi ai citati principi
costituzionali, sia aderente al quadro delle leggi che lo stesso doveva
coordinare.
Una simile interpretazione è stata già offerta dalla giurisprudenza (Cass.
07.05.2003, Castro; 08.05.2003, D'Agata; 04.02.2004, Liuti) e trova il suo preciso
e consistente ancoraggio logico e sistematico nella previsione del comma 4 del
nuovo art. 112, secondo la quale copia del decreto di revoca "è comunicata
all'interessato con le modalità indicate nell'art. 97". Il richiamo alle
modalità della comunicazione del provvedimento emesso sull'istanza di
ammissione al beneficio, dalla quale il primo comma dell'art. 99 del T.U. fa
decorrere il termine per la presentazione, al presidente del competente ufficio
giudiziario, del ricorso avverso l'originaria reiezione dell'istanza (cui è
assimilabile, sul piano degli effetti la successiva revoca), e l'esigenza di
dare alla comunicazione di cui al comma 4 del cit. art. 112 il suo più naturale
significato (di adempimento prodromico all'esercizio della potestà d'impugnazione),
convincono della fondatezza della conclusione ermeneutica (che soddisfa
pienamente le ricordate "sollecitazioni" sistematiche), secondo cui
anche per i provvedimenti di revoca (fatta eccezione per quello, separatamente
regolato, emesso su richiesta dell'ufficio finanziario) vale il sistema di
rimedi previsto (dall'art. 99) per l'originario provvedimento reiettivo.
Una volta individuato, nei termini descritti, il generale sistema dei rimedi
avverso i provvedimenti di revoca d'ufficio del beneficio, la soluzione del
quesito relativo al se e come sia impugnabile un provvedimento di revoca
d'ufficio emesso fuori delle ipotesi consentite appare discendere de plano
dall'ovvia esigenza garantistico-sistematica (già avvertita nel vigore della
originaria formulazione della l. 217/1990: v. Cass. 26.03.1998, Sinisi) di
ricondurre, sotto il profilo in discorso, tale fattispecie a quella delle
revoche "legali", consentendo, quindi, all'interessato il ricorso di
cui all'art. 99, con successivo possibile seguito in cassazione (cfr. in tal
senso le già ricordate sentenze 07.05.2003, Castro; 08.05.2003, D'Agata;
04.02.2004, Liuti).
Nella specie, come si è ricordato in narrativa, il provvedimento di revoca
d'ufficio è stato emesso in sede di esame della richiesta di liquidazione dei
compensi da parte del difensore del Pangallo, e quest'ultimo ha presentato
ricorso formalmente ai sensi (del comma 4) dell'art. 12 L. 217/1990
(disposizione relativa ai ricorsi avverso i provvedimenti di liquidazione dei
compensi) avanti al Tribunale di Milano, che, in composizione collegiale, lo ha
di fatto trattato come un ricorso ex art. 6, comma 4, legge cit. La procedura
era del resto la medesima per entrambi i ricorsi.
Ratione temporis, il ricorso avrebbe dovuto (ex art. 99 T.U. 115) essere
proposto avanti al presidente dell'organo giudiziario cui apparteneva il
magistrato che emise il provvedimento, e l'ufficio giudiziario avrebbe dovuto
procedere in composizione monocratica. Come ha, peraltro, esattamente osservato
il P.G. nella sua prima requisitoria, la prima irritualità è rimasta sanata
dalla assegnazione presidenziale del procedimento e la seconda avrebbe dovuto
essere eccepita (e non lo è stata) dalla parte. Avverso l'ordinanza che ha
deciso sul ricorso è stato poi ritualmente proposto ricorso per Cassazione.
Dall'accoglimento di questo nei sensi e per i motivi suesposti deriva
l'annullamento senza rinvio sia del provvedimento impugnato, sia di quello
originariamente emesso dal Tribunale di Milano in data 14/22.10.2002.
Poiché poi, in conseguenza della illegittima revoca dell'ammissione al
patrocinio, il Tribunale omise di provvedere alla liquidazione del compenso
chiesta dal difensore del Pangallo, gli atti devono essergli trasmessi per tale
adempimento.
P.Q.M.
Visti gli
artt. 615 e 620 c.p.p., annulla senza rinvio il provvedimento impugnato nonché
quello emesso dal Tribunale in data 14/22.10.2002 ed ordina trasmettersi gli
atti allo stesso Tribunale per la liquidazione degli onorari al difensore.
Così deciso in Roma, il 14 luglio 2004.
Depositato in Cancelleria il 10 settembre 2004
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