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MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con provvedimento del 25 novembre 1999 il
tribunale di Catania, nell'esercizio di un asserito "potere di autotutela, da
ritenersi esercitabile dal giudice nei confronti degli atti non a contenuto
giurisdizionale dallo stesso posti in essere", revocava il decreto con cui il
giudice per le indagini preliminari aveva ammesso l'imputato B. M. al patrocinio
a spese dello Stato, osservando che i precedenti giudiziari per reati contro il
patrimonio inducevano a ritenere che lo stesso disponesse di un reddito
superiore a quello dichiarato nonché al limite previsto dalla legge per
l'ammissione al beneficio.
Avverso detto provvedimento B. M. ha proposto
ricorso per cassazione e nei motivi denuncia:
la violazione dell'articolo
10 comma 2 legge 217/90, perché l'inesistenza delle condizioni di non abbienza
poteva essere accertata e fatta valere soltanto tramite la richiesta
dell'intendente di finanza;
violazione dell'articolo 10 cit. e vizio di
motivazione, perché la legge prevede che si proceda alla revoca del
provvedimento di ammissione "quando risulti provata la mancanza delle condizioni
di reddito di cui all'articolo 3", mentre, nel caso di specie, il giudice,
prescindendo da ogni concreta indagine patrimoniale, dal mero esame del
certificato penale ha presunto la disponibilità di un reddito superiore al
limite di legge.
2. Il primo motivo di ricorso è fondato.
Il
giudice a quo, con la decisione impugnata, ha revocato il provvedimento di
ammissione al patrocinio a spese dello Stato, sul presupposto che l'imputato B.
M. avesse disponibilità di reddito, ancorché illecite, superiori al limite
stabilito dall'articolo 3 legge 30 luglio 1990, n. 217. La decisione adottata si
colloca, dunque, nella tipologia di provvedimenti previsti dal secondo comma
dell'articolo 10 legge citata, che attribuisce al giudice il potere-dovere di
revocare in ogni momento l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato "quando
risulti provata la mancanza, originaria o sopravvenuta, delle condizioni di
reddito di cui all'articolo 3", aggiungendo che, avverso l'ordinanza del
giudice, può essere proposto ricorso per cassazione.
Altre ipotesi di
revoca, di tipo formale, sono previste dal primo comma del citato articolo 10,
per il caso che l'interessato non provveda a comunicare le eventuali variazioni
dei limiti di reddito o a presentare la prescritta documentazione, ovvero se, a
seguito della prescritta comunicazione annuale, le condizioni di reddito
risultino variate in misura tale da escludere l'ammissione al beneficio; e
contro tale decisione è proponibile ricorso davanti al tribunale o alla Corte
d'appello cui appartiene il giudice che ha provveduto; e l'ordinanza che decide
sul ricorso è a sua volta impugnabile con il ricorso per cassazione.
Alla
stregua della cennata disciplina legislativa, il potere di revoca in discorso
non può essere ritenuto espressione della generale potestà di autotutela di cui
è titolare la pubblica amministrazione, bensì esercizio del potere
giurisdizionale conferito al giudice per il riconoscimento di un diritto
costituzionalmente tutelato.
Infatti, come ha esattamente chiarito la
Corte costituzionale nell'ordinanza 144/99, il giudice, nel decidere se spetti
il patrocinio a spese dello Stato, "esercita appieno una funzione
giurisdizionale avente ad oggetto l'accertamento della sussistenza di un
diritto, peraltro dotato di fondamento costituzionale, sicché i provvedimenti
nei quali si esprime tale funzione hanno il regime proprio degli atti di
giurisdizione, revocabili dal giudice nei limiti e sui presupposti espressamente
previsti, e rimuovibili, negli altri casi, solo attraverso gli strumenti di
impugnazione, che nella specie sono quelli previsti dalla legge che istituisce
il patrocinio a spese dello Stato".
Nel caso concreto, il provvedimento
impugnato - la cui emissione costituisce, per quanto appena detto, esercizio di
potere giurisdizionale e non amministrativo - è illegittimo, perché, come ha
esattamente rilevato il ricorrente, è stato adottato senza la richiesta
dell'intendente di finanza (ora Direzione regionale delle entrate), richiesta
che rappresenta la condizione processuale indispensabile per iniziare il
procedimento incidentale di revoca previsto dal secondo comma dell'articolo 10
legge citata.
Pertanto, in accoglimento del primo motivo di ricorso, in
esso assorbito il secondo, l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza
rinvio.
PER QUESTI MOTIVI
la Corte di cassazione annulla senza
rinvio l'impugnata ordinanza.
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