Corte Suprema di Cassazione Sentenza n. 9730 del 05 luglio 2002 Sezione II Civile

                                                                                LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

 

SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vincenzo CALFAPIETRA - Presidente -
Dott. Alfredo MENSITIERI - Rel. Consigliere -
Dott. Giandonato NAPOLETANO - Consigliere -
Dott. Olindo SCHETTINO - Consigliere -
Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PITASI BASILIO, elettivamente domiciliato in ROMA PZZA CAVOUR, presso
la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, difeso dall'avvocato
GIUSEPPE NARDO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
P M TRIBUNALE REGGIO CALABRIA, MIN TESORO in persona del p.t. c-o
Avvocatura dello Stato;
- intimati -
avverso l'ordinanza del Tribunale di REGGIO CALABRIA, depositata il
02-08-99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
20-12-01 dal Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
Renato GOLIA che ha concluso per la cassazione senza rinvio della
sentenza impugnata.

Fatto

In data 4 gennaio 1999 il P.M. presso il Tribunale di Reggio Calabria ha proposto ricorso, ai sensi dell'art. 12 comma quarto della legge 30 luglio 1990 n. 217, dinanzi al Tribunale Civile di quella città, avverso il decreto del 31.12.98 con il quale il G.I.P. aveva liquidato all'avv.to Basilio Pitasi il compenso a lui spettante nella qualità di difensore dell'imputato Gullaci Salvatore, già ammesso ai gratuito patrocinio.
Il Tribunale, con ordinanza del 9.7 - 2.8.99, a parziale modifica del provvedimento del GIP, liquidava all'avv.to Pitasi la complessiva somma di L.6.536.200, oltre IVA e CPA come per legge, e compensava tra le parti le spese della procedura.
Avverso tale pronuncia il Pitasi ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.
Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli intimati.

Diritto

Conformemente a Cass. S.U. Penali n. 25 -99, a Cass. Sez.6 Penale n.1839-2001 e a Cass. S.U. Civili n. 434-2000, rileva il Collegio che avverso il decreto di liquidazione dei compensi al difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato in sede penale ed adottato, ai sensi dell'art. 12 L. 30 luglio 1990 n. 217 secondo I criteri previsti dalla legge 8 luglio 1980 n. 319,dal giudice penale che lo ha nominato, è proponibile ricorso, con le forme di cui all'art. 29 della legge 13 giugno 1942 n. 794, innanzi ai Tribunale o alla Corte d'appello penali alla quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto - attesa l'esistenza di un rapporto d'incidentalità tra questo procedimento e il processo penale dal quale deriva - e contro l'ordinanza che lo definisce è proponibile ricorso alla Corte di Cassazione ai sensi dell'art. 111, comma 2, Cost., nelle forme e nei termini previsti dal codice di procedura penale.
Nel caso però in cui l'impugnazione avverso il decreto di liquidazione dei compensi, come nella fattispecie in esame, sia stata proposta dinanzi al giudice civile, quest'ultimo deve rilevare d'ufficio l'improponibilità della domanda e non decidere nel merito.
L'impugnazione, ex art. 111 cit., del provvedimento del giudice civile, va proposta innanzi alla Corte di Cassazione civile; ma questa, pronunciando sul ricorso, rilevata l'improponibilità della domanda, deve cassare senza rinvio ai sensi dell'art. 382, comma 3, cpc, l'ordinanza impugnata, trattandosi di ipotesi in cui il processo non poteva essere proposto.
L'ordinanza della seconda sezione civile del Tribunale di Reggio Calabria, che ha deciso nel merito su domanda improponibile, va pertanto cassata senza rinvio, mentre ricorrono giusti motivi per confermare la compensazione delle spese già operata da quel giudice.
Nulla per le spese di questa fase del giudizio non essendosi gli intimati costituiti.

P.Q.M

La Corte, pronunciando sul ricorso, cassa senza rinvio la decisione impugnata e compensa tra le parti le spese del giudizio innanzi al Tribunale.
Nulla perle spese di questa fase del giudizio.
Roma 20 dicembre 2001.