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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo CALFAPIETRA - Presidente - Dott. Alfredo MENSITIERI - Rel. Consigliere - Dott. Giandonato NAPOLETANO - Consigliere - Dott. Olindo SCHETTINO - Consigliere - Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PITASI BASILIO, elettivamente domiciliato in ROMA PZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, difeso dall'avvocato GIUSEPPE NARDO, giusta delega in atti; ricorrente contro P M TRIBUNALE REGGIO CALABRIA, MIN TESORO in persona del p.t. c-o Avvocatura dello Stato; - intimati - avverso l'ordinanza del Tribunale di REGGIO CALABRIA, depositata il 02-08-99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20-12-01 dal Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato GOLIA che ha concluso per la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata.
Fatto
In data 4 gennaio 1999 il P.M. presso il Tribunale di Reggio Calabria ha
proposto ricorso, ai sensi dell'art. 12 comma quarto della legge 30 luglio 1990
n. 217, dinanzi al Tribunale Civile di quella città, avverso il decreto del
31.12.98 con il quale il G.I.P. aveva liquidato all'avv.to Basilio Pitasi il
compenso a lui spettante nella qualità di difensore dell'imputato Gullaci
Salvatore, già ammesso ai gratuito patrocinio. Il Tribunale, con ordinanza
del 9.7 - 2.8.99, a parziale modifica del provvedimento del GIP, liquidava
all'avv.to Pitasi la complessiva somma di L.6.536.200, oltre IVA e CPA come per
legge, e compensava tra le parti le spese della procedura. Avverso tale
pronuncia il Pitasi ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due
motivi. Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli
intimati.
Diritto
Conformemente a Cass. S.U. Penali n. 25 -99, a Cass. Sez.6 Penale
n.1839-2001 e a Cass. S.U. Civili n. 434-2000, rileva il Collegio che avverso il
decreto di liquidazione dei compensi al difensore ammesso al patrocinio a spese
dello Stato in sede penale ed adottato, ai sensi dell'art. 12 L. 30 luglio 1990
n. 217 secondo I criteri previsti dalla legge 8 luglio 1980 n. 319,dal giudice
penale che lo ha nominato, è proponibile ricorso, con le forme di cui all'art.
29 della legge 13 giugno 1942 n. 794, innanzi ai Tribunale o alla Corte
d'appello penali alla quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto -
attesa l'esistenza di un rapporto d'incidentalità tra questo procedimento e il
processo penale dal quale deriva - e contro l'ordinanza che lo definisce è
proponibile ricorso alla Corte di Cassazione ai sensi dell'art. 111, comma 2,
Cost., nelle forme e nei termini previsti dal codice di procedura penale. Nel
caso però in cui l'impugnazione avverso il decreto di liquidazione dei compensi,
come nella fattispecie in esame, sia stata proposta dinanzi al giudice civile,
quest'ultimo deve rilevare d'ufficio l'improponibilità della domanda e non
decidere nel merito. L'impugnazione, ex art. 111 cit., del provvedimento del
giudice civile, va proposta innanzi alla Corte di Cassazione civile; ma questa,
pronunciando sul ricorso, rilevata l'improponibilità della domanda, deve cassare
senza rinvio ai sensi dell'art. 382, comma 3, cpc, l'ordinanza impugnata,
trattandosi di ipotesi in cui il processo non poteva essere
proposto. L'ordinanza della seconda sezione civile del Tribunale di Reggio
Calabria, che ha deciso nel merito su domanda improponibile, va pertanto cassata
senza rinvio, mentre ricorrono giusti motivi per confermare la compensazione
delle spese già operata da quel giudice. Nulla per le spese di questa fase
del giudizio non essendosi gli intimati costituiti.
P.Q.M
La Corte, pronunciando sul ricorso, cassa senza rinvio la decisione
impugnata e compensa tra le parti le spese del giudizio innanzi al
Tribunale. Nulla perle spese di questa fase del giudizio. Roma 20 dicembre
2001.
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