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Corte Suprema di Cassazione Sentenza n. 7527 del
04 giugno 2001 Sezione I Civile (solo massima) |
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In caso di ammissione al gratuito patrocinio, la circostanza che il difensore
venga designato dalla competente commissione e non sia scelto liberamente dalla
parte, non esclude la necessità del conferimento della procura al predetto
difensore, poiché solo tale atto vale ad attribuirgli i poteri di rappresentanza
in giudizio; in difetto, l'atto processuale sottoscritto dal procuratore
designato si considera a tutti gli effetti come atto proveniente da difensore
senza procura ed il ricorso per cassazione eventualmente proposto deve essere
dichiarato inammissibile. L'espressione "scritto presentato" di cui all'art. 96
c.p.c. va intesa nel senso di atto del processo portato alla conoscenza del
giudice con i mezzi ed i modi fissati dal codice di rito; pertanto, quando
l'esame dell'atto è precluso per ragioni di rito (nella specie, inammissibilità
del ricorso per cassazione) non può darsi ingresso all'istanza di cancellazione
di espressioni asseritamente sconvenienti ed offensive; in tal caso, infatti,
non è possibile valutare nè l'attinenza delle medesime all'oggetto della causa e
la loro collocazione funzionale nell'ambito del contesto difensivo e quindi la
violazione del dovere di lealtà e correttezza nè la risarcibilità del danno,
salva la rilevanza in altra sede dei contegni denunciati.
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