Corte Suprema di Cassazione Sentenza n. 7527 del 04 giugno 2001 Sezione I Civile (solo massima)

In caso di ammissione al gratuito patrocinio, la circostanza che il difensore venga designato dalla competente commissione e non sia scelto liberamente dalla parte, non esclude la necessità del conferimento della procura al predetto difensore, poiché solo tale atto vale ad attribuirgli i poteri di rappresentanza in giudizio; in difetto, l'atto processuale sottoscritto dal procuratore designato si considera a tutti gli effetti come atto proveniente da difensore senza procura ed il ricorso per cassazione eventualmente proposto deve essere dichiarato inammissibile. L'espressione "scritto presentato" di cui all'art. 96 c.p.c. va intesa nel senso di atto del processo portato alla conoscenza del giudice con i mezzi ed i modi fissati dal codice di rito; pertanto, quando l'esame dell'atto è precluso per ragioni di rito (nella specie, inammissibilità del ricorso per cassazione) non può darsi ingresso all'istanza di cancellazione di espressioni asseritamente sconvenienti ed offensive; in tal caso, infatti, non è possibile valutare nè l'attinenza delle medesime all'oggetto della causa e la loro collocazione funzionale nell'ambito del contesto difensivo e quindi la violazione del dovere di lealtà e correttezza nè la risarcibilità del danno, salva la rilevanza in altra sede dei contegni denunciati.