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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Michele LUGARO - Presidente Dott. Mario SPADONE - Consigliere Dott. Rafaele CORONA - " Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO - " rel. Dott. Giandonato NAPOLETANO - " ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 13295-96 R. G. proposto da OLLA Avv. Alfonso, difeso da se stesso ed elettivamente domiciliato presso il proprio studio in Roma, Via F. Carrara n. 9, ricorrente contro DIREZIONE GENERALE DELLE ENTRATE PER LA SARDEGNA, in persona del Direttore pro tempore, intimata per la cassazione dell'ordinanza 18-21 ottobre 1996 del Tribunale di Cagliari. Udita la relazione della causa svolta, nella pubblica udienza dell'11 dicembre 1998, dal cons. Cristarella Orestano; Sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sost. Proc. Gen. dott. Vincenzo Maccarone, che ha concluso per il rinvio della causa a nuovo ruolo con ordine di integrazione del contraddittorio e di rinnovazione della notifica del ricorso.
Fatto
Con l'ordinanza precisata in epigrafe il Tribunale di Cagliari ha
rigettato il ricorso proposto, ex art. 12 L. 30.7.1990 n. 217, dall'Avv. Alfonso
Olla nei confronti della Direzione Generale delle Entrate per la Sardegna (non
costituitasi), per opporsi al decreto in data 5.2.1996 con cui il Presidente
della seconda Sezione Penale dello stesso Tribunale aveva liquidato in suo
favore la somma di L 1.500.000 a titolo di compenso professionale maturato in un
procedimento penale quale difensore di fiducia di Mario Melis ammesso al
patrocinio a spese dello Stato. Il professionista si doleva della mancata
applicazione dei criteri di liquidazione stabiliti dal D.M. 5.10.1994 n. 585 e
della violazione del principio di inderogabilità dei minimi tariffari sancito
dall'art. 24 della legge 13.6.1942 n. 794, ma il Tribunale cagliaritano ha
ritenuto tali doglianze infondate, osservando che la rigorosa applicazione delle
tariffe di cui all'invocato D. M. conduceva nel caso concreto alla
determinazione di un compenso addirittura inferiore a quello
liquidato. Ricorre per cassazione, ex art. 111 Cost., l'Avv. Alfonso Olla con
atto notificato anche questa volta alla sola Direzione Regionale delle Entrate
per la Sardegna la quale non svolge attività difensive.
Diritto
Va pregiudizialmente rilevata ex officio la nullità dell'ordinanza
impugnata per essersi il relativo procedimento svolto a contraddittorio non
integro, il che rende superflua la sua integrazione in questa sede come
richiesta dal Pubblico Ministero. Invero, l'art. 12 della L. 30.7.1990 n.
217, istitutiva del patrocinio a 1 spese dello Stato per i non abbienti, dopo
aver stabilito nei primi due commi che i compensi spettanti al difensore e al
consulente tecnico della persona ammessa al suddetto beneficio nonché al
consulente tecnico d'ufficio sono liquidati con decreto motivato, osservando la
tariffa professionale e le tabelle e criteri previsti dalla L. 8.7.1980 n. 319,
dall'autorità giudiziaria che ha proceduto, prescrive, al terzo comma, che i
provvedimenti di liquidazione siano comunicati al difensore, al consulente
tecnico, a ciascuna delle parti, al querelante e al pubblico ministero mediante
avviso di deposito del decreto in cancelleria e aggiunge, al quarto comma, che
questi stessi soggetti possono proporre ricorso avverso il decreto di
liquidazione, entro venti giorni dall'avvenuta comunicazione, davanti al
Tribunale o alla Corte d'Appello cui appartiene il giudice che ha emesso il
decreto. Da tale normativa si evince chiaramente che, in caso di liquidazione
del compenso al difensore, parti necessarie del relativo procedimento di
impugnazione, regolato dall'art. 29 della L. 13.6.1942 n. 794, sono, oltre al
difensore stesso, coloro che hanno assunto la qualità di parti private nel
procedimento penale cui si riferisce la liquidazione, ivi compresa la persona
ammessa al patrocinio a spese dello Stato, l'eventuale querelante e il pubblico
ministero. Orbene, a nessuno di tali soggetti l'Avv. Olla ebbe a notificare
il ricorso avanti il Tribunale civile di Cagliari, mentre lo notificò alla
Direzione Regionale delle Entrate per la Sardegna (ex Intendenza di Finanza) la
cui qualità di parte nel procedimento de quo deve essere esclusa poiché l'art.
12 della citata L. 217-90 non ne fa menzione, a differenza del precedente art. 6
il quale riguarda la diversa procedura per l'ammissione al patrocinio a spese
dello Stato. Alla stregua delle osservazioni che precedono si impone la
cassazione dell'ordinanza impugnata, con rinvio della causa allo stesso
tribunale di Cagliari.
P.Q.M
LA CORTE Pronunciando sul ricorso proposto dall'Avv. Alfonso Olla, cassa
l'ordinanza impugnata e rinvia la causa allo stesso Tribunale di
Cagliari. Così deciso in Roma l'11 dicembre 1998.
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