Corte Suprema di Cassazione Sentenza n. 3617 del 13 aprile 1999 Sezione II Civile

                                                                                LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

 


SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Michele LUGARO - Presidente
Dott. Mario SPADONE - Consigliere
Dott. Rafaele CORONA - "
Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO - " rel.
Dott. Giandonato NAPOLETANO - "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 13295-96 R. G. proposto
da
OLLA Avv. Alfonso, difeso da se stesso ed elettivamente domiciliato
presso il proprio studio in Roma, Via F. Carrara n. 9,
ricorrente
contro
DIREZIONE GENERALE DELLE ENTRATE PER LA SARDEGNA, in persona del
Direttore pro tempore,
intimata
per la cassazione dell'ordinanza 18-21 ottobre 1996 del Tribunale di
Cagliari.
Udita la relazione della causa svolta, nella pubblica udienza dell'11
dicembre 1998, dal cons. Cristarella Orestano;
Sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sost. Proc. Gen. dott.
Vincenzo Maccarone, che ha concluso per il rinvio della causa a nuovo
ruolo con ordine di integrazione del contraddittorio e di
rinnovazione della notifica del ricorso.

                                                                                                    Fatto

Con l'ordinanza precisata in epigrafe il Tribunale di Cagliari ha rigettato il ricorso proposto, ex art. 12 L. 30.7.1990 n. 217, dall'Avv. Alfonso Olla nei confronti della Direzione Generale delle Entrate per la Sardegna (non costituitasi), per opporsi al decreto in data 5.2.1996 con cui il Presidente della seconda Sezione Penale dello stesso Tribunale aveva liquidato in suo favore la somma di L 1.500.000 a titolo di compenso professionale maturato in un procedimento penale quale difensore di fiducia di Mario Melis ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
Il professionista si doleva della mancata applicazione dei criteri di liquidazione stabiliti dal D.M. 5.10.1994 n. 585 e della violazione del principio di inderogabilità dei minimi tariffari sancito dall'art. 24 della legge 13.6.1942 n. 794, ma il Tribunale cagliaritano ha ritenuto tali doglianze infondate, osservando che la rigorosa applicazione delle tariffe di cui all'invocato D. M. conduceva nel caso concreto alla determinazione di un compenso addirittura inferiore a quello liquidato.
Ricorre per cassazione, ex art. 111 Cost., l'Avv. Alfonso Olla con atto notificato anche questa volta alla sola Direzione Regionale delle Entrate per la Sardegna la quale non svolge attività difensive.

                                                                                                    Diritto

Va pregiudizialmente rilevata ex officio la nullità dell'ordinanza impugnata per essersi il relativo procedimento svolto a contraddittorio non integro, il che rende superflua la sua integrazione in questa sede come richiesta dal Pubblico Ministero.
Invero, l'art. 12 della L. 30.7.1990 n. 217, istitutiva del patrocinio a 1 spese dello Stato per i non abbienti, dopo aver stabilito nei primi due commi che i compensi spettanti al difensore e al consulente tecnico della persona ammessa al suddetto beneficio nonché al consulente tecnico d'ufficio sono liquidati con decreto motivato, osservando la tariffa professionale e le tabelle e criteri previsti dalla L. 8.7.1980 n. 319, dall'autorità giudiziaria che ha proceduto, prescrive, al terzo comma, che i provvedimenti di liquidazione siano comunicati al difensore, al consulente tecnico, a ciascuna delle parti, al querelante e al pubblico ministero mediante avviso di deposito del decreto in cancelleria e aggiunge, al quarto comma, che questi stessi soggetti possono proporre ricorso avverso il decreto di liquidazione, entro venti giorni dall'avvenuta comunicazione, davanti al Tribunale o alla Corte d'Appello cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto.
Da tale normativa si evince chiaramente che, in caso di liquidazione del compenso al difensore, parti necessarie del relativo procedimento di impugnazione, regolato dall'art. 29 della L. 13.6.1942 n. 794, sono, oltre al difensore stesso, coloro che hanno assunto la qualità di parti private nel procedimento penale cui si riferisce la liquidazione, ivi compresa la persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato, l'eventuale querelante e il pubblico ministero.
Orbene, a nessuno di tali soggetti l'Avv. Olla ebbe a notificare il ricorso avanti il Tribunale civile di Cagliari, mentre lo notificò alla Direzione Regionale delle Entrate per la Sardegna (ex Intendenza di Finanza) la cui qualità di parte nel procedimento de quo deve essere esclusa poiché l'art. 12 della citata L. 217-90 non ne fa menzione, a differenza del precedente art. 6 il quale riguarda la diversa procedura per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Alla stregua delle osservazioni che precedono si impone la cassazione dell'ordinanza impugnata, con rinvio della causa allo stesso tribunale di Cagliari.

                                                                                                   P.Q.M

LA CORTE Pronunciando sul ricorso proposto dall'Avv. Alfonso Olla, cassa l'ordinanza impugnata e rinvia la causa allo stesso Tribunale di Cagliari.
Così deciso in Roma l'11 dicembre 1998.