Corte Suprema di Cassazione Sentenza n. 17202 del 14 novembre 2003 Sezione I Civile

                                                                                LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

 

SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Angelo GRIECO - Presidente -
Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO - Consigliere -
Dott. Walter CELENTANO - Consigliere -
Dott. Salvatore DI PALMA - Consigliere -
Dott. Luigi MACIOCE - Cons. Rel. -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(Katschkan Franco Sergio(, domiciliato in Roma presso la cancelleria
della Corte di Cassazione con l'avv. Francesco Coran del Foro di
Bolzano che lo rappresenta e difende giusta delega in atti; -
- ricorrente -
contro
Agenzia delle Entrate di Bolzano
P.M. presso il Tribunale di Bolzano
- intimati -
avverso l'ordinanza del Tribunale di Bolzano n.4215 del 18.7.02.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 1
luglio 2003 dal Relatore Cons. Luigi Macioce.
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
Raffaele Palmieri che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

Fatto

Con decreto 8.3.2002 il Tribunale di Bolzano in composizione monocratica, nel procedimento penale a carico di Franco Sergio Katschkan rigettava l'istanza dell'imputato di ammissione al patrocinio dei non abbienti. Avverso tale decreto il Katschkan proponeva ricorso ex art. 6 c. 4 L. 217-90 in data 22.4.2002 innanzi al Tribunale, nei modi e nelle forme del procedimento camerale civile ed al sensi dell'art. 29 L. 794-42, nel contraddittorio del P.M. e del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di BZ. L'adito Tribunale, con ordinanza 18.7.02 rigettava il ricorso affermando che la reiezione dell'istanza di ammissione per insussistenza del presupposto di non abbienza non poteva essere fondata - come fatto dal Giudice penale - sulla presunzione di redditività delle svolte attività criminose bensì sulla imputabilità ad esso richiedente della sua condizione di non abbienza, condizione derivante dalla volontaria ed evitabile scelta di non lavorare.
Per la cassazione di tale ordinanza il Katschkan ha proposto ricorso il 24.9.2002 ai sensi dell'art. 6 c. 5 L. 217-90 (parte equa non novellato dalla legge 134-01) notificandolo all'Agenzia delle Entrate ed al P.M.: gli intimati non hanno espletato difese.

Diritto

Ritiene il Collegio, pronunciando sul ricorso proposto dal Katschkan avverso l'ord. 18.7.02 emessa dal Tribunale di Bolzano all'esito di procedimento camerale condotto con rito civile, che l'ordinanza debba essere cassata senza rinvio al sensi dell'art. 382 c. 3 c.p.c. Questa Corte, con riguardo al procedimento di impugnazione dei decreti di liquidazione dei compensi ex art. 12 commi 4 e 5 della legge 217-90, ha ripetutamente affermato (prima con la fondamentale pronunzia 434-00 delle S.U. e poi con diverse successive sentenze delle sezioni civili: cfr. ex multis Cass. 9730-02 e 12322-02): che, le volte in cui il decreto sia stato adottato dal Giudice penale, il ricorso debba essere proposto con le forme dell'art. 29 L.794-42 innanzi al Tribunale od alla Corte d'Appello penali ai quali appartiene il giudice che emise il decreto, che ove erroneamente l'impugnazione de qua sia stata proposta innanzi al giudice civile, quest'ultimo deve d'ufficio rilevarne l'improponibilità, che se, nondimeno, quel giudice collegiale abbia provveduto decidendo nel merito, il ricorso per cassazione deve essere proposto innanzi alla Corte di Cassazione civile e che questa Corte, in tal caso, pronunziando sul ricorso, deve rilevare l'improponibilità della domanda e pertanto cassare senza rinvio ex art. 382 c. 3 c.p.c.
Siffatti principi - formulati, come dianzi ricordato, con riguardo al procedimento di cui ai commi 4 e 5 art. 12 L. 217-90 - sono vieppiù applicabili ove si verta in tema di ricorso avverso il rigetto, da parte del giudice penale procedente, dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato al sensi dei commi 4 e 5 art. 6 della legge 217-90 (commi applicabili ratione temporis al caso sottoposto, non mutati con l'entrata in vigore della L. 134-01 e poi abrogati, con effetto da 1.7.2002, dall'art. 299 del D.Leg. 113-02 che, all'art. 99, ha individuato la composizione monocratica dell'Ufficio decidente sul ricorsi).
È infatti indiscutibile (dopo la statuizione di Cass. S.U. penali 25-99) che la cognizione dei ricorsi avverso i decreti emessi nel procedimento penale in materia di rigetto dell'istanza di ammissione - o di revoca o modifica - al pari di quei ricorsi in tema di liquidazione dei compensi professionali, spetti al giudice penale collegiale il quale deciderà secondo la procedura di cui all'art. 29 della L. 794-42 con ordinanza suscettibile di ricorso per cassazione da trattare e decidere secondo le ordinarie regole del rito processuale penale.
Nel caso sottoposto, avverso il provvedimento 8.3.02 con il quale il Tribunale di Bolzano in composizione monocratica, procedente in sede penale (proc. 293-01 R.dib. e 6729-98 RG PM), aveva rigettato l'istanza di ammissione al gratuito patrocinio, il Katschkan ha proposto ricorso 4.4.2002 ed ha quindi provveduto, in esecuzione del decreto 22.4.2002 del Presidente del Tribunale, a notificare il ricorso (vd. richieste e rilascio copie 8-10.5.02) all'Agenzia delle Entrate, quindi comparendo, rappresentato e difeso dall'avv.
D.Laratta, alla udienza 12.7.02 in c.d.c. senza sollevare eccezioni sulla irritualità della adottata sede civile della trattazione.
Pertanto, se all'atto del deposito 4.4.2002 del ricorso non (ancora) era ascrivibile al ricorrente alcuna errata scelta del rito civile, al momento nel quale, eseguendo il decreto 22.4.2002, esso ricorrente ha provveduto alla notifica secondo le regole del rito civile dell'atto all'intimato (per poi pienamente accettare, con la comparizione all'udienza, l'errata individuazione del Giudice nel Tribunale civile di Bolzano), l'azione di impugnazione ex art. 29 L. 794-42 deve ritenersi essere stata proposta nelle forme indebite del processo civile.
E di qui, erroneamente avendo il Tribunale provveduto sul merito - là dove avrebbe dovuto dichiarare improponibile il ricorso in tal guisa proposto - spetta a questa Corte, esattamente adita con il rito del processo civile, ed alla luce dell'indirizzo richiamato in premessa,pronunziando sul formulato ricorso, cassare l'ordinanza impugnata senza rinvio ai sensi dell'art. 382 c. 3 c.p.c.
Non è luogo a provvedere sulle spese non avendo gli intimati espletato attività difensiva di sorta.

P.Q.M

La Corte di Cassazione, provvedendo sul ricorso, cassa l'ordinanza impugnata ai sensi dell'art. 382 c. 3 c.p.c. senza rinvio.
Così deciso in Roma il 1 luglio 2003.