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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Angelo GRIECO - Presidente - Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO - Consigliere - Dott. Walter CELENTANO - Consigliere - Dott. Salvatore DI PALMA - Consigliere - Dott. Luigi MACIOCE - Cons. Rel. - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: (Katschkan Franco Sergio(, domiciliato in Roma presso la cancelleria della Corte di Cassazione con l'avv. Francesco Coran del Foro di Bolzano che lo rappresenta e difende giusta delega in atti; - - ricorrente - contro Agenzia delle Entrate di Bolzano P.M. presso il Tribunale di Bolzano - intimati - avverso l'ordinanza del Tribunale di Bolzano n.4215 del 18.7.02. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 1 luglio 2003 dal Relatore Cons. Luigi Macioce. Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele Palmieri che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Fatto
Con decreto 8.3.2002 il Tribunale di Bolzano in composizione
monocratica, nel procedimento penale a carico di Franco Sergio Katschkan
rigettava l'istanza dell'imputato di ammissione al patrocinio dei non abbienti.
Avverso tale decreto il Katschkan proponeva ricorso ex art. 6 c. 4 L. 217-90 in
data 22.4.2002 innanzi al Tribunale, nei modi e nelle forme del procedimento
camerale civile ed al sensi dell'art. 29 L. 794-42, nel contraddittorio del P.M.
e del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di BZ. L'adito Tribunale, con
ordinanza 18.7.02 rigettava il ricorso affermando che la reiezione dell'istanza
di ammissione per insussistenza del presupposto di non abbienza non poteva
essere fondata - come fatto dal Giudice penale - sulla presunzione di
redditività delle svolte attività criminose bensì sulla imputabilità ad esso
richiedente della sua condizione di non abbienza, condizione derivante dalla
volontaria ed evitabile scelta di non lavorare. Per la cassazione di tale
ordinanza il Katschkan ha proposto ricorso il 24.9.2002 ai sensi dell'art. 6 c.
5 L. 217-90 (parte equa non novellato dalla legge 134-01) notificandolo
all'Agenzia delle Entrate ed al P.M.: gli intimati non hanno espletato
difese.
Diritto
Ritiene il Collegio, pronunciando sul ricorso proposto dal Katschkan
avverso l'ord. 18.7.02 emessa dal Tribunale di Bolzano all'esito di procedimento
camerale condotto con rito civile, che l'ordinanza debba essere cassata senza
rinvio al sensi dell'art. 382 c. 3 c.p.c. Questa Corte, con riguardo al
procedimento di impugnazione dei decreti di liquidazione dei compensi ex art. 12
commi 4 e 5 della legge 217-90, ha ripetutamente affermato (prima con la
fondamentale pronunzia 434-00 delle S.U. e poi con diverse successive sentenze
delle sezioni civili: cfr. ex multis Cass. 9730-02 e 12322-02): che, le volte in
cui il decreto sia stato adottato dal Giudice penale, il ricorso debba essere
proposto con le forme dell'art. 29 L.794-42 innanzi al Tribunale od alla Corte
d'Appello penali ai quali appartiene il giudice che emise il decreto, che ove
erroneamente l'impugnazione de qua sia stata proposta innanzi al giudice civile,
quest'ultimo deve d'ufficio rilevarne l'improponibilità, che se, nondimeno, quel
giudice collegiale abbia provveduto decidendo nel merito, il ricorso per
cassazione deve essere proposto innanzi alla Corte di Cassazione civile e che
questa Corte, in tal caso, pronunziando sul ricorso, deve rilevare
l'improponibilità della domanda e pertanto cassare senza rinvio ex art. 382 c. 3
c.p.c. Siffatti principi - formulati, come dianzi ricordato, con riguardo al
procedimento di cui ai commi 4 e 5 art. 12 L. 217-90 - sono vieppiù applicabili
ove si verta in tema di ricorso avverso il rigetto, da parte del giudice penale
procedente, dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato al
sensi dei commi 4 e 5 art. 6 della legge 217-90 (commi applicabili ratione
temporis al caso sottoposto, non mutati con l'entrata in vigore della L. 134-01
e poi abrogati, con effetto da 1.7.2002, dall'art. 299 del D.Leg. 113-02 che,
all'art. 99, ha individuato la composizione monocratica dell'Ufficio decidente
sul ricorsi). È infatti indiscutibile (dopo la statuizione di Cass. S.U.
penali 25-99) che la cognizione dei ricorsi avverso i decreti emessi nel
procedimento penale in materia di rigetto dell'istanza di ammissione - o di
revoca o modifica - al pari di quei ricorsi in tema di liquidazione dei compensi
professionali, spetti al giudice penale collegiale il quale deciderà secondo la
procedura di cui all'art. 29 della L. 794-42 con ordinanza suscettibile di
ricorso per cassazione da trattare e decidere secondo le ordinarie regole del
rito processuale penale. Nel caso sottoposto, avverso il provvedimento 8.3.02
con il quale il Tribunale di Bolzano in composizione monocratica, procedente in
sede penale (proc. 293-01 R.dib. e 6729-98 RG PM), aveva rigettato l'istanza di
ammissione al gratuito patrocinio, il Katschkan ha proposto ricorso 4.4.2002 ed
ha quindi provveduto, in esecuzione del decreto 22.4.2002 del Presidente del
Tribunale, a notificare il ricorso (vd. richieste e rilascio copie 8-10.5.02)
all'Agenzia delle Entrate, quindi comparendo, rappresentato e difeso
dall'avv. D.Laratta, alla udienza 12.7.02 in c.d.c. senza sollevare eccezioni
sulla irritualità della adottata sede civile della trattazione. Pertanto, se
all'atto del deposito 4.4.2002 del ricorso non (ancora) era ascrivibile al
ricorrente alcuna errata scelta del rito civile, al momento nel quale, eseguendo
il decreto 22.4.2002, esso ricorrente ha provveduto alla notifica secondo le
regole del rito civile dell'atto all'intimato (per poi pienamente accettare, con
la comparizione all'udienza, l'errata individuazione del Giudice nel Tribunale
civile di Bolzano), l'azione di impugnazione ex art. 29 L. 794-42 deve ritenersi
essere stata proposta nelle forme indebite del processo civile. E di qui,
erroneamente avendo il Tribunale provveduto sul merito - là dove avrebbe dovuto
dichiarare improponibile il ricorso in tal guisa proposto - spetta a questa
Corte, esattamente adita con il rito del processo civile, ed alla luce
dell'indirizzo richiamato in premessa,pronunziando sul formulato ricorso,
cassare l'ordinanza impugnata senza rinvio ai sensi dell'art. 382 c. 3
c.p.c. Non è luogo a provvedere sulle spese non avendo gli intimati espletato
attività difensiva di sorta.
P.Q.M
La Corte di Cassazione, provvedendo sul ricorso, cassa l'ordinanza
impugnata ai sensi dell'art. 382 c. 3 c.p.c. senza rinvio. Così deciso in
Roma il 1 luglio 2003.
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