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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Rosario DE MUSIS -Presidente- Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO -Consigliere- Dott. Mario Rosario MORELLI -Rel. Consigliere- Dott. Mario ADAMO -Consigliere- Dott. Giulio GRAZIADEI -Consigliere- ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BASURTO VELASQUEZ LUIS OSWALDO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ANICIO GALLO 3, presso l'avvocato ALESSANDRA GALLINI, rappresentato e difeso dall'avvocato LUIGI LA MARCA, giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente- contro PREFETTO DI MILANO, QUESTORE DELLA PROVINCIA DI MILANO; -intimati- avverso il provvedimento del Tribunale di MILANO, depositato il 04-09-00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30-04-2002 dal Consigliere Dott. Mario Rosario MORELLI; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRÒ che ha concluso per l'accoglimento del 1 motivo di ricorso con l'assorbimento dei restanti ha concluso inoltre per la inammissibilità del ricorso nei confronti del Questore.
Diritto
1. Il Tribunale di Milano - nel pronunziare sul ricorso del cittadino
straniero Luis Oswaldo Basurto avverso il decreto del Prefetto della stessa
città, che ne aveva disposto l'espulsione dal territorio nazionale ai sensi
dell'art. 13 d. lgs. n. 286-98 - ha dichiarato pregiudizialmente
l'inammissibilità di detto ricorso perché tardivamente depositato, il 2
settembre 2000, oltre il termine perentorio - all'uopo stabilito dal comma 8
dell'art. 13 d. lgs. 1998 cit. - di giorni cinque dalla notifica del
provvedimento di espulsione (nella specie intervenuto il 21 agosto 2000),
escludendo che potesse applicarsi alla fattispecie la disciplina della
sospensione feriale dei termini di cui all'art. 1 L. 1969 n. 762. Avverso
detto provvedimento, depositato il 4 settembre 2000 il Basurto ha proposto
ricorso per cassazione, denunciando violazione, tra l'altro, della citata L. n.
762-69. In questo giudizio non si è costituita la Prefettura intimata. 2.
Preliminarmente va rilevata l'improponibilità dell'istanza di "ammissione al
gratuito patrocinio a spese dello Stato ex art. 13 n. 10 d. lgs. 286-98",
come formulata dal ricorrente in calce alla procedura alle liti conferita al
difensore previamente e direttamente da lui così nominato. La disposizione
invocata - che ammette al gratuito patrocinio lo straniero destinatario di un
provvedimento di espulsione amministrativa, adottato nei casi ed ai sensi di cui
al n. 2 dello stesso art. 13 d. lgs. cit. - è dettata, infatti, con precipuo ed
espresso riferimento al ricorso, anche personalmente sottoscrivibile, che
l'interessato può presentare, avverso quel provvedimento, innanzi al [Pretore:
ora al] Tribunale. Per cui - anche ritenendo che la gratuità della difesa per
lo straniero espulso, prevista dal riferito art. 13 d.lgs. 286-98 [in termini
più ampli rispetto alla regola generale, sub art. 15 - bis l. 1990 n. 217, che
la riconosce ai soli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, negli altri
giudizi civili ed amministrative] possa operare (ex art. 15 quater della stessa
l. 217-90, nel testo introdotto dall'art. 13 l. 2001 n. 134, applicabile ratione
temperis alla fattispecie) anche nei successivi gradi e fasi del processo -
certo è, per quanto attiene al giudizio di cassazione, che l'istanza di difesa a
spese dello Stato, per detta fase, non potrebbe essere, comunque, altrimenti
proposta che alle condizioni, con il contenuto, nelle forme, alla autorità e con
gli effetti di cui, rispettivamente, agli artt. 15 - ter e quinquies, 15 quater
(3) e 15 duodecies della predetta l. 217-90, come novellata dalla l. 134-01,
recante la disciplina generale del patrocinio a spese dello Stato per i non
abbienti, ora esteso anche ad ogni tipo di controversia civile od
amministrativa. Ai sensi delle quali disposizioni, appunto, l'istanza in
parola (che deve tra l'altro contenere l'autocertificazione di sussistenza della
condizione reddituale di omissione al beneficio e l'impegno di comunicazione di
eventuali successive variazioni va presentata (od inviata per raccomandata) "al
Consiglio dell'ordine degli avvocati" competente [che per la difesa nel giudizio
di cassazione è quello "presso il giudice che ha emesso il provvedimento
impugnato"] ed abilita l'ammesso al patrocinio a "nominare un difensore scelto
tra gli iscritti ad uno degli albi degli avvocati" appositamente predisposti ex
art. 17 bis della stessa l. 217-90. Nella specie, l'istanza del ricorrente è
stata, invece, per quanto detto, formulata in modo e termini del tutto anormali
successivamente tra l'altro alla scelta di un proprio difensore di fiducia e,
comunque, senza presentazioni od invio al Consiglio dell'Ordine che avrebbe
dovuto pronunciarsi sulla stessa. Dal che appunto la sua improponibilità in
questa sede. 3. Nel merito premesso che il ricorso è inammissibile nei
confronti del Questore, essendo in materia parte solo il Prefetto, è fondato il
primo motivo del ricorso in esame, essendo il giudice a quo effettivamente
ricorso nella denunciata violazione degli artt.li 3 della legge n. 702 del
1969. Come infatti anche di recente ribadito, con espresso riferimento
proprio al termine di cui all'art. 13, co. 8, del d.lgs 286-98 (che qui viene in
rilievo), la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale (dal 1
agosto al 15 settembre) ha carattere generale, mentre le eccezioni a tale
regola, introdotte nel successivo art. 3 della stessa l. 762-69 cit., hanno
carattere tassativo e "non sono suscettibili di applicazione analogica" (cfr
sent.ze nn. 9148-99; 13499, 1675-2001). Per cui, appunto, non essendo
prevista alcuna espressa deroga, alla regola della sospensione feriale, per il
termine di impugnazione dei decreti prefettizi di espulsione dello straniero, il
Tribunale non poteva desumerla - come ha fatto - per implicito ed ha errato
quindi nel ritenere il ricorso tardivo per denegato computo del periodo di
sospensione ex lege 762-69. 4. In accoglimento della prima doglianza del
Basurto, nella quale resta assorbita ogni altra sua censura, va pertanto cassata
la sentenza impugnata, con rinvio della causa allo stesso Tribunale di Milano,
in persona di diverso giudicante: al quale si demanda di provvedere anche in
ordine alle spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri;
cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, al Tribunale
di Milano, in persona di diverso magistrato. Roma, 30 aprile 2002.
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