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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giovanni OLLA - Presidente - Dott. Giammarco CAPPUCCIO - Consigliere - Dott. Mario ADAMO - Consigliere - Dott. Giuseppe SALMÈ - Consigliere - Dott. Maria Rosaria CULTRERA - Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURA GENERALE DELLA CORTE D'APPELLO DI CATANZARO; - ricorrente - contro RICORSO NON NOTIFICATO AD ALCUNO; - intimato - e sul 2 ricorso n 08403-00 proposto da: SISCA SALVATORE, elettivamente domiciliato in ROMA CIRCONVALAZIONE OSTIENSE 228, presso l'avvocato FLAVIANA PELLEGRINI, rappresentato e difeso dall'avvocato GRAZIELLA MAIETTA, giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale; - controricorrente e ricorrente incidentale - contro PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI CATANZARO; - intimato - avverso il decreto della Corte d'Appello di CATANZARO, depositato il 08-02-00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27-03-2002 dal Consigliere Dott. Maria Rosaria CULTRERA; udito il P. M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per il rigetto del ricorso e, pronunciando sul merito, l'improponibilità del ricorso.
Fatto
Con ricorso del 22.11.99 alla Corte d'Appello di Catanzaro - in sede
civile -, il P. M. presso la Procura Generale di Catanzaro ha chiesto
l'annullamento del decreto di liquidazione, emesso dal detto giudice in data
9.11.99 in favore dell'Avv. Salvatore Sisca, in relazione alla sua qualità di
difensore, nominato nell'interesse di Gabriele Francesco in sede di ammissione
al gratuito patrocinio, dal Pretore di Castrovillari in data 26.1.99. A sostegno
del ricorso, il Procuratore Generale ha dedotto l'illegittimità dell'atto
impugnato in quanto derivata dall'illegittimità del provvedimento di ammissione
a tale beneficio, ed ha sollevato, a tal riguardo, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 6 della L. n. 217 del 30.7.90 rilevando che
l'esclusione del suo intervento nel procedimento che viene introdotto con
l'istanza di ammissione al beneficio, e del conseguente suo potere
d'impugnazione del provvedimento favorevole, realizza una condizione di
disparità di trattamento tra accusa e difesa, nonché un grave vulnus al
principio del contraddittorio nel processo, determinando la posticipazione della
tutela all'esatta osservanza della legge, cui il suo ufficio è preposto, alla
sola fase della liquidazione. Nel merito ha dedotto che l'imputato Gabriele
Francesco è stato ammesso al beneficio, ancorché non ne ricorressero le
condizioni, posto che il fatto che egli godesse di redditi illeciti fosse
desumibile dalle numerose condanne inflittegli per reati contro il patrimonio,
risultanti dal certificato penale. L'Avv. Sisca, costituitosi, ha proposto
eccezioni in rito e nel merito. La Corte territoriale, con provvedimento del
4.2.00, ritenuto che il P. M. non ha il potere d'impugnare il provvedimento di
ammissione al beneficio cui erano indirizzate le censure illustrate, ha
dichiarato inammissibile il ricorso. Avverso tale pronunzia la Procura
Generale di Catanzaro ricorre per cassazione con ricorso articolato in unico
motivo. L'Avv. Sisca resiste con controricorso e propone ricorso incidentale
condizionato.
Diritto
Il Procuratore ricorrente denunzia violazione dell'art. 360 n. 3 c.p.c e
ripropone la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 della l. n. 217
del 1990 nella parte in cui non prevede nè il parere del P. M. sull'istanza di
ammissione al beneficio, nè la comunicazione ad esso del provvedimento di
accoglimento, nè il conseguente potere d'impugnazione, e ribadisce gli argomenti
già esaminati nella decisione impugnata. Sostiene che illogico e irrazionale
appare il sistema che relega ad un ruolo marginale il P. M., a cui è
riservato un limitato potere d'intervenire in ordine alla sola misura della
liquidazione e non anche sul provvedimento di cui la liquidazione è conseguenza,
nè trova spiegazione la ragione per la quale detto organo debba essere
interessato all'esatta osservanza della legge nella determinazione della misura
della parcella, e non nella fase di ammissione al beneficio. La norma, e
l'interpretazione che ne ha dato la giurisprudenza, realizzano una grave
disparità di trattamento tra accusa e difesa, considerato anche che l'intervento
dell'Intendente di Finanza, che è, invece, previsto, è inidoneo a salvaguardare
gli interesse pubblici in contrapposizione a quello del richiedente, in quanto è
solo virtuale, essendo rimesso ad una mera facoltà, mai nei fatti esercitata, e
non si esplica in un ruolo concreto data la brevità del termine concesso a detto
organo pubblico per svolgere accertamenti sulle condizioni patrimoniali
dell'imputato. In parallelo, rileva che il legislatore - art. 646 c.p.p. - in
ambito analogo, riguardo al procedimento per la determinazione dell'equa
riparazione per ingiusta detenzione, prevede la comunicazione della proposizione
della domanda all'ufficio del P. M. onde consentirne l'intervento nel
conseguente procedimento camerale. Richiama la disposizione contenuta
nell'art. 70 c.p.c. alla cui stregua può ritenersi esplicabile il suo intervento
anche nel procedimento in esame, essendo ravvisabile nella materia un interesse
pubblico scaturente dall'onere che grava sull'erario, e dalla natura del bene
tutelato, di rilevanza costituzionale in quanto collegato al diritto di
difesa. Sottolinea, inoltre, che la norma in esame prevede meccanismi quasi
automatici sulla base di dati forniti dall'istante, che possono tradursi in un
premio per la criminalità e l'evasione fiscale. In ogni caso, appare errata
la decisione impugnata assunta con decreto e non con ordinanza. Il resistente
eccepisce, anzitutto, che alcuna contestazione risulta mossa nel ricorso
principale avverso il provvedimento di liquidazione circa l'entità delle
competenze attribuitegli, nonché l'improcedibilità del ricorso per la tardività
dell'azione esercitata, rilevando che il decreto di ammissione al beneficio
venne comunicato al P. M. che, però, non assunse alcuna iniziativa. Deduce,
ancora l'inammissibilità dell'opposizione, difettando nel ricorrente la
legittimazione alla presente impugnazione. Nel merito rileva, anzitutto, la
manifesta infondatezza dell'eccezione d'incostituzionalità, e, quindi,
l'infondatezza del ricorso essendo il Gabriele Francesco, privo di reddito.
Rileva, infine, il suo difetto di legittimazione passiva che va, invece,
attribuita al solo imputato Propone, inoltre, ricorso incidentale, in via
condizionata, denunziando la violazione e falsa applicazione degli art. 12 e 6
c. 4 della l. 217-90, deducendo che nel provvedimento impugnato non risulta
esservi motivazione alcuna sulle eccezioni mosse in ordine sia alla tardività
del ricorso, perché proposto oltre il termine di gg. 20 che decorre dalla
comunicazione del provvedimento di liquidazione e non dalla comunicazione
effettuata nel successivo giudizio d'appello, sia al difetto di legittimazione
passiva di esso difensore. Il provvedimento impugnato deve essere
cassato. In ordine al ricorso principale, rilevato, in linea preliminare, che
la censura dedotta non prospetta alcun vizio proprio dell'atto impugnato, ma,
piuttosto, la sua nullità derivata, come sopra riferita, occorre richiamare il
principio, espresso dalle Sezioni Unite Civili di questa Corte nella sentenza n.
434 del 14.6.2000 rv 537, secondo il quale nell'ipotesi in cui il giudice
civile, innanzi al quale l'opposizione nella materia in esame sia stata
proposta, non abbia dichiarato l'improponibilità dell'opposizione ed abbia
pronunziato nel merito, tale improponibilità deve essere dichiarata d'ufficio in
sede di legittimità. Ai sensi dell'art.123 della L. n. 217 del 30.7.90 co. 4,
i soggetti indicati nel co. 3, ai quali deve essere comunicato il provvedimento
di liquidazione, e tra essi il Pubblico Ministero, "possono proporre ricorso
entro venti giorni dall'avvenuta comunicazione davanti al tribunale o alla corte
d'appello alla quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto". Il comma
5, poi, precisa: "Il procedimento è regolato dall'art. 29 della legge 13 giugno
1942, n. 794". Secondo la pronunzia delle SU. richiamata, il riferimento nel
testo della norma al tribunale e alla corte d'appello, senza specificare se in
sede civile o in sede penale, deve essere interpretato nel senso che, come
ritenuto da Cass. Pen., Sez. Un., 6 dicembre 1999 n. 25, in questione in tutto
analoga a quella di specie, "dal riconoscimento della natura collaterale e
secondaria della situazione giuridica e degli interessi che in esso vengono in
rilievo, rispetto allo sviluppo del rapporto processuale fondamentale, non può
non discendere, come logico corollario, il necessario coordinamento di
quell'autonomo ed accessorio procedimento incidentale con le disposizioni
generali previste dall'ordinamento per il procedimento principale, e quindi con
la disciplina propria del processo penale quando il primo insorga, sia trattato
nel corso di quest'ultimo e sia destinato, una volta esauritosi, a restare in
questo assorbito. Trattasi di un sub - procedimento collaterale e secondario
rispetto allo sviluppo del rapporto processuale fondamentale di natura
penalistica, onde l'individuazione del giudice del riesame postula non già un
legame di tipo meramente territoriale tra giudice decidente in prime cure e
giudice del gravame, ma di natura organica e funzionale. Nè rileva la
circostanza che si sia in presenza di un procedimento camerale su diritti che il
codice di procedura penale, pure già conosce..... L'ordinanza emessa al termine
di tale procedimento è ricorribile per cassazione, in sede penale, osservando i
termini e le modalità fissate dal codice di procedura penale". Con la
pronunzia in esame le S. U. civili hanno, inoltre, richiamato Cass. Pen. SU., 11
luglio 1989 n. 5, che, nel decidere un caso analogo a quello in contestazione -
ordinanza collegiale emessa nel procedimento d'opposizione alla liquidazione del
compenso al perito nominato in sede di procedimento penale - hanno rilevato che
i connotati che caratterizzano la specialità del procedimento, disciplinato
dagli artt. 11 del d.P.R. 8 luglio 1980 n. 319 e 29 della legge 13 giugno 1942
n. 794, non impediscono di configurare l'esistenza di un rapporto
d'incidentalità tra quel procedimento e il processo dal quale deriva, con la
conseguenza, quanto alla proponibilità del ricorso per cassazione,
dell'applicabilità delle disposizioni di carattere generale previste
dall'ordinamento processuale per il procedimento principale. La sentenza
citata prosegue, inoltre, affermando che "se, però, (com'è avvenuto nel caso di
specie) l'opposizione è stata esaminata e decisa dal giudice in sede civile che
non si è posto alcun problema di proponibilità della domanda, ed avverso questo
provvedimento è stato proposto il ricorso per cassazione, secondo i termini e le
modalità del rito civile, questo deve ritenuto certamente legittimo, avuto
riguardo all'organo giurisdizionale che ha emesso la decisione impugnata, mentre
deve, invece, essere ritenuta la rilevabilità d'ufficio, in questa fase di
giudizio, del suddetto vizio dell'ordinanza impugnata, trattandosi di questione
che riflette la sussistenza di un limite che si risolve in una ragione di
improponibilità della domanda (Cass. 6 febbraio 1971 n. 316 e, sostanzialmente,
nello stesso senso Cass. 24 maggio 1960 n. 1329) per la violazione del limite
alla potestas iudicandi di quel giudice". Ne discende che questa Corte non
può procedere all'esame dei motivi di ricorso, ma, pronunciando sullo stesso,
deve cassare senza rinvio la decisione impugnata, a norma dell'art. 382 c.p.c.,
trattandosi di ipotesi in cui il processo non poteva essere proseguito. La
corte territoriale che ha emesso il provvedimento in esame, adita in sede
civile, non ha svolto alcuna indagine sulla proponibilità della domanda proposta
innanzi ad essa anziché in sede penale, come invece postulava la natura del
provvedimento impugnato attinente a procedimento penale ed adottato nel suo
alveo dal giudice penale, ed ha pronunziato nel merito, onde suddetta
improponibilità, attinendo ad una condizione dell'azione, rilevabile come tale
in ogni stato e grado di giudizio, nonché d'ufficio, deve essere dichiarata in
questa sede. Ne consegue la declaratoria d'inammissibilità del ricorso
incidentale condizionato. Ricorrono giusti motivi per la compensazione
integrale delle spese dell'intero giudizio.
P.Q.M
Pronunziando sul ricorso, cassa la decisone impugnata e dichiara
inammissibile il ricorso del P. G. avverso il provvedimento di liquidazione del
9.11.99. Dichiara inammissibile il ricorso incidentale. Compensa le spese
dell'intero giudizio. Così deciso in Roma il 27.3.2002.
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