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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Rosario DE MUSIS Presidente Dott. Giammarco CAPPUCCIO Cons. Relatore Dott. Giulio GRAZIADEI Consigliere Dott. Aldo CECCHERINI Consigliere Dott. Carlo DE CHIARA Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Cesare MORETTO, elettivamente domiciliato in Treviso, piazza Borsa 1 e quindi, ai fini del presente giudizio, presso la Cancelleria della prima sezione civile della Cassazione, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Maria Barcati del foro di Treviso, giusta delega in atti; - ricorrente - contro Francesco MUNARETTO - intimato - avverso il decreto di rigetto del ricorso avverso la ammissione al gratuito patrocinio pronunciato dalla Commissione del gratuito patrocinio della Corte d'appello di Venezia il 26.10.00 Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28-02-03 dal Relatore Cons.G.Cappuccio; Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo Gambardella, che ha concluso per l'accoglimento;
Fatto
La commissione per il gratuito patrocinio presso il tribunale di Treviso
ammetteva Munaretto Francesco al beneficio, in relazione ad una azione di
accertamento giudiziale della paternitą che il richiedente intendeva proporre
nei confronti di Cesare Moretto. Su reclamo del Moretto, che lamentava di non
aver ricevuto l'avviso prescritto dall'art. 20 rd 3282-23 e riteneva carente il
fumus boni iuris, richiesto dall'art. 15 dello stesso rd, la commissione del
gratuito patrocinio si pronunciava rigettando le eccezioni e confermando il
decreto d'ammissione con provvedimento in data 27.11.99. Nel ricorso ai sensi
dell'art. 111 Cost. notificato il 27.10.00, Cesare Moretto torna a censurare la
violazione del contraddittorio, per omissione dell'avviso previsto dall'art. 20
del rd. 3282-23 e duplice violazione dell'art. 15 dello stesso decreto, per aver
omesso il giudizio probabilistico e per aver confuso la possibilitą di esito
favorevole con la probabilitą richiesta dalla legge.
Diritto
I decreti della commissione per il gratuito patrocinio si presentano
come espressione di poteri amministrativi piuttosto che giurisdizionali (Cass.
2041-65; Corte cost. 98-1970), come dimostra la disciplina dell'istituto
(conforme allo spirito dell'epoca) caratterizzato da provvisori esoneri
tributari e da provvisorie anticipazioni e prenotazioni a debito, destinati al
recupero all'esito vittorioso della lite, dalla assenza di un vero
contraddittorio -la controparte poteva (Cass. 2118-68) essere assunta, art. 20
rd 3282-23, ma al prevalente fine di valutare le probabilitą di esito
favorevole- dalla assenza di un sistema organico di gravami -il ricorso avverso
i provvedimenti della commissione presso il tribunale non č disciplinato in
rito, nč č previsto un controllo di legittimitą. Inoltre e comunque, il
provvedimento di gratuito patrocinio č privo di decisorietą, perché connotato da
una costante revocabilitą sia per il venir meno -o per la riscontrata assenza-
dei presupposti, sia per abuso del beneficio o per impugnazione dell'intendente
di finanza. Per analoghe ragioni, č stata ritenuta inammissibile la impugnazione
ex art. 111 Costituzione del provvedimento di gratuito patrocinio emesso ai
sensi dell'art. 13 l.s. 533-73 (Cass. 2125-85). Ne consegue la
inammissibilitą del proposto ricorso ex art. 111 della Costituzione.
P.Q.M
dichiara il ricorso inammissibile. Roma, 28 febbraio 2003
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