Corte Suprema di Cassazione Sentenza n. 11135 del 16 luglio 2003 Sezione I Civile

                                                                                LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

 

SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Rosario DE MUSIS Presidente
Dott. Giammarco CAPPUCCIO Cons. Relatore
Dott. Giulio GRAZIADEI Consigliere
Dott. Aldo CECCHERINI Consigliere
Dott. Carlo DE CHIARA Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Cesare MORETTO, elettivamente domiciliato in Treviso, piazza Borsa 1
e quindi, ai fini del presente giudizio, presso la Cancelleria della
prima sezione civile della Cassazione, rappresentato e difeso
dall'avv. Giovanni Maria Barcati del foro di Treviso, giusta delega
in atti;
- ricorrente -
contro
Francesco MUNARETTO
- intimato -
avverso il decreto di rigetto del ricorso avverso la ammissione al
gratuito patrocinio pronunciato dalla Commissione del gratuito
patrocinio della Corte d'appello di Venezia il 26.10.00
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
28-02-03 dal Relatore Cons.G.Cappuccio;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
Vincenzo Gambardella, che ha concluso per l'accoglimento;

Fatto

La commissione per il gratuito patrocinio presso il tribunale di Treviso ammetteva Munaretto Francesco al beneficio, in relazione ad una azione di accertamento giudiziale della paternitą che il richiedente intendeva proporre nei confronti di Cesare Moretto.
Su reclamo del Moretto, che lamentava di non aver ricevuto l'avviso prescritto dall'art. 20 rd 3282-23 e riteneva carente il fumus boni iuris, richiesto dall'art. 15 dello stesso rd, la commissione del gratuito patrocinio si pronunciava rigettando le eccezioni e confermando il decreto d'ammissione con provvedimento in data 27.11.99.
Nel ricorso ai sensi dell'art. 111 Cost. notificato il 27.10.00, Cesare Moretto torna a censurare la violazione del contraddittorio, per omissione dell'avviso previsto dall'art. 20 del rd. 3282-23 e duplice violazione dell'art. 15 dello stesso decreto, per aver omesso il giudizio probabilistico e per aver confuso la possibilitą di esito favorevole con la probabilitą richiesta dalla legge.

Diritto

I decreti della commissione per il gratuito patrocinio si presentano come espressione di poteri amministrativi piuttosto che giurisdizionali (Cass. 2041-65; Corte cost. 98-1970), come dimostra la disciplina dell'istituto (conforme allo spirito dell'epoca) caratterizzato da provvisori esoneri tributari e da provvisorie anticipazioni e prenotazioni a debito, destinati al recupero all'esito vittorioso della lite, dalla assenza di un vero contraddittorio -la controparte poteva (Cass. 2118-68) essere assunta, art. 20 rd 3282-23, ma al prevalente fine di valutare le probabilitą di esito favorevole- dalla assenza di un sistema organico di gravami -il ricorso avverso i provvedimenti della commissione presso il tribunale non č disciplinato in rito, nč č previsto un controllo di legittimitą.
Inoltre e comunque, il provvedimento di gratuito patrocinio č privo di decisorietą, perché connotato da una costante revocabilitą sia per il venir meno -o per la riscontrata assenza- dei presupposti, sia per abuso del beneficio o per impugnazione dell'intendente di finanza. Per analoghe ragioni, č stata ritenuta inammissibile la impugnazione ex art. 111 Costituzione del provvedimento di gratuito patrocinio emesso ai sensi dell'art. 13 l.s. 533-73 (Cass. 2125-85).
Ne consegue la inammissibilitą del proposto ricorso ex art. 111 della Costituzione.

P.Q.M

dichiara il ricorso inammissibile.
Roma, 28 febbraio 2003