Corte Suprema di Cassazione Sentenza n. 10145 del 12 luglio 2002 Sezione I Civile

                                                                                LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

 

 

SEZIONE PRIMA CIVILE
composta dagli Ill.mi Signori Magistrati:
dr. Giovanni Olla Presidente
dr. Giammarco Cappuccio Consigliere
dr. Magno Giuseppe Vito Antonio Consigliere
dr. Salvatore Salvago Consigliere
dr. Fabrizio Forte Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n 12629 del Ruolo Generale degli affari
civili dell'anno 2000, proposto:
DA
NITU IONEL, elettivamente domiciliato in Bologna, V. C. Battisti n.
33, presso l'avv. Edda Stocchi Lupoi del foro di Bologna, che lo
rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso.
RICORRENTE
CONTRO
PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA con sede in Bologna, Via IV
Novembre n. 24
INTIMATO
NONCHÈ
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro in carica, ex lege
domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura
Generale dello Stato e da questa rappresentato e difeso.
CONTRORICORRENTE
avverso il decreto del Tribunale di Bologna del 3 - 5 aprile 2000.
Udita, all'udienza del 14 febbraio 2001, la relazione del Cono. dr.
Fabrizio Forte.
Udito il P. M. dr. Dario Cafiero, che ha concluso per
l'inammissibilità del ricorso.

Fatto

Il cittadino rumeno Ionel Nitu ha proposto ricorso al Tribunale di Bologna contro il decreto del locale Prefetto del 22 marzo 2000 di espulsione dall'Italia ai sensi dell'art. 13, 2 comma, lett. b, del D. Lgs. 25 luglio 1998 n. 286, per essersi trattenuto nel territorio dello Stato senza avere richiesto, entro otto giorni lavorativi dal suo ingresso nello stesso avvenuto il 14 ottobre 1999, al questore della provincia in cui si trovava, il permesso di soggiorno, violando l'art. 5 del D. Lgs. cit.
II ricorrente aveva dedotto di non conoscere bene la lingua italiana e d'ignorare la legge che imponeva il termine per chiedere il permesso di soggiorno per cui era da escludere ogni responsabilità di lui, essendovi una causa di forza maggiore a base della sua condotta, e dovendo quindi annullarsi l'espulsione.
Il tribunale ha rigettato il ricorso, non essendo credibile la pretesa ignoranza della legge italiana, per essere stato il ricorrente ospite dall'ingresso in Italia di un suo connazionale con permesso di soggiorno dal 9 settembre 1996; l'affermazione dell'opponente di essere in possesso, prima del decreto d'espulsione, di dichiarazioni di datori di lavoro disposti ad assumerlo è irrilevante alla luce della evidente legittimità del provvedimento emesso per mancata richiesta da parte sua del permesso di soggiorno nei termini di legge. Il tribunale, con lo stesso decreto, ha escluso anche l'ammissibilità dell'istanza di gratuito patrocinio a spese dello Stato (art. 13, comma 10, D. lgs. 25 luglio 1998 n. 286, come modificato dal D. Lgs. 13 aprile 1999 n. 113), perché l'autocertificazione del ricorrente in ordine alle sue condizioni economiche, è stata autenticata dal difensore designato e non ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968 n. 15 ed ha quindi respinto, con l'opposizione all'espulsione, pure la domanda di gratuito patrocinio.
Per la cassazione di questo decreto ricorre, per tre motivi, il Nitu e il Prefetto di Bologna non svolge attività difensiva, resistendo il solo Ministero dell'Interno; alla pubblica udienza del 4 luglio 2001, la Corte ha disposto rinnovarsi la notifica del ricorso al Prefetto di Bologna, nulla per essere avvenuta presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato e non in proprio ed ha concesso termine di sessanta giorni dalla comunicazione della sua ordinanza per l'adempimento, effettuato il 1 agosto 2001.

Diritto

1. Il ricorso contro il Ministro dell'Interno, non legittimato sostanzialmente nella presente causa alla quale può partecipare il solo Prefetto che ha emesso l'atto di espulsione, è inammissibile e tale è anche il controricorso del Ministero per l'identica ragione.
La rinotifica nel termine di cui all'ordinanza del 4 luglio di questa Corte al Prefetto di Bologna in proprio dell'impugnazione, ha ricostituito retroattivamente il contraddittorio con l'unica parte legittimata passiva nel presente giudizio, quale autorità che ha emesso il provvedimento, ex art. 13 bis del D. Lgs. n. 286-98, aggiunto dall'art. 4 del D. Lgs. 113-99.
2. Il primo motivo di ricorso censura il tribunale per violazione e falsa applicazione dell'art. 5 c.p., dell'art. 1218 c.c., e dell'art.
13 D. Lgs. 25 luglio 1998 n. 286, per aver deciso sulla legalità del provvedimento di espulsione e dei presupposti sui quali si fonda, rigettando il ricorso, avendo riconosciuto che le condizioni per la concessione del permesso di soggiorno esistevano prima del decreto di espulsione, ai sensi degli artt. da 1 a 4 del citato D. Lgs. 286-98, essendo il ricorrente dotato di mezzi di sussistenza e mancando motivi di ordine pubblico per procedere all'espulsione o ragioni per negare il permesso di soggiorno, non essendo il Nitu clandestino.
Anche l'espulsione connessa al ritardo nella richiesta del permesso di soggiorno è esclusa quando "il ritardo sia dipeso da forza maggiore", per cui il tribunale non deve valutare solo la legittimità formale dell'atto e deve rilevare anche le cause giustificatrici in ordine all'omissione dello straniero espulso.
In sostanza, l'esame del tribunale non è limitato solo alla legalità del provvedimento, ma s'estende in fatto pure alle cause giustificatrici della omessa richiesta del permesso di soggiorno nei termini di legge. L'ignoranza della legge "inevitabile" è stata ritenuta (C. Cost. 24 marzo 1988 n. 364) esimente e nel caso il Nitu ignorava la lingua italiana e il termine imposto per domandare il permesso di soggiorno, ed, essendosi attivato presso i Carabinieri di Tolè, aveva appreso da essi che doveva domandare il permesso di soggiorno e che sarebbe stato espulso se si fosse recato a chiederlo in Questura; nel caso s'era avuta la forza maggiore come esimente dell'inadempimento del ricorrente ai sensi dell'art. 1218 c.c. non rilevata dal prefetto e dal tribunale.
2. Il motivo di ricorso è infondato.
L'ignoranza "inevitabile"della legge è solo quella che colpisce la generalità dei cittadini per il modo stesso in cui la norma è posta e quindi non si identifica con l'errata percezione individuale del dettato normativo comunque motivata; se fosse corretta la deduzione di cui al ricorso, nessuno straniero sarebbe tenuto a chiedere il permesso di soggiorno nei termini e quindi esattamente il giudice del merito ha escluso l'esimente dell'errore scusabile dell'art. 5 c.p.
nel caso.
In ordine poi alla forza maggiore, essa manca, non essendo sufficiente il fatto del terzo ad integrare la causa giustificatrice dell'omessa tempestiva richiesta di permesso e non avendo rilievo quanto detto al Nitu dalla locale stazione dei carabinieri sulla condotta da tenere per giustificare la mancata richiesta nei termini;
non esistendo il factum principis nè ragioni obbiettivo che escludano la responsabilità del ricorrente nel non aver chiesto negli otto giorni dall'ingresso in Italia il permesso di soggiorno, va condivisa la decisione del giudice di merito che ha ritenuto lo straniero responsabile dell'omissione che ha determinato l'espulsione.
Deve poi escludersi che la sussistenza delle condizioni per ottenere il permesso alla data del decreto di espulsione sia sufficiente a rendere questo illegittimo; la politica dei flussi migratori in Italia presuppone la rapida conoscenza delle persone autorizzate a rimanere nel paese, per cui il breve termine per la richiesta di permesso è dato affinché chi fa la richiesta si trovi già in condizioni di restare nel territorio italiano, non rilevando la circostanza che le condizioni per restare sopravvengano successivamente e prima dell'espulsione.
Il primo motivo di ricorso è quindi infondato.
2. Con il secondo motivo di ricorso si censura la contraddittoria motivazione del decreto impugnato, su un punto decisivo della controversia, di cui agli artt. 101, 113 e 115 c.p.c. e all'art. 24 della Cost., per essere il tribunale incorso in ultrapetizione, attribuendo all'ospitalità ricevuta da un connazionale già possessore di permesso di soggiorno la possibilità di conoscenza delle modalità e dei termini per domandare il permesso di soggiorno, e aver leso in tal modo il principio del contraddittorio sulla base d'una supposizione disancorata dalle prove in atti.
2.1. Anche detto motivo di ricorso è infondato, perché il tribunale ha rigettato il ricorso contro l'espulsione, mancando le cause giustificatrici del ritardo con il quale s'era chiesto il permesso di soggiorno,e ritenendo sussistere la responsabilità del ricorrente per detto ritardo, motivando la statuizione con il riferimento alla vicinanza del ricorrente ad un connazionale nella sua identica posizione che invece aveva tempestivamente espletato la procedura per ottenere il permesso, essendo entrato in Italia un mese prima.
Nessuna ultrapetizione vi è stata, essendovi solo una valutazione aggiuntiva ai fini del decidere e dell'escludere l'esimente di cui al ricorso del Nitu, con il conseguente richiamo alla posizione del connazionale del ricorrente del quale lo stesso era ospite; non v'è neppure la dedotta violazione del contraddittorio, dovendosi ritenere che la documentazione prodotta provi la situazione che conferma l'inescusabilità dell'errore nel non presentare tempestivamente la richiesta di permesso di soggiorno.
3. È infine dedotta violazione dell'art. 5 della L. 217-90 sul gratuito patrocinio, perché la legge Bassanini sull'autocertificazione, non obbliga all'autenticazione e quindi questa non può avere il rilievo preclusivo riconosciuto dal tribunale.
3.1. Il motivo è inammissibile, perché il decreto di rigetto dell'istanza di gratuito patrocinio è impugnabile dinanzi al tribunale al quale appartiene il giudice che ha emesso il provvedimento e non è ricorribile immediatamente in cassazione, ai sensi dell'art. 6 della L. 30 luglio 1990 n. 217 (Cass. pen. Sez.
3 ,13 febbraio 2001 n. 5992, tra molte); il tribunale, ex art. 50 bis c.p.c. ultimo comma e 739 c.p.c., doveva decidere in collegio con ordinanza su reclamo contro il rigetto dell'istanza di gratuito patrocinio pronunciata eccezionalmente in camera di consiglio con decreto del tribunale monocratico, che ha pure respinto il ricorso contro l'espulsione (art. 244, comma 2, D. Lgs. 19 febbraio 1998 n.
51).
II ricorso conclusivamente deve rigettarsi perché infondato nei confronti del Prefetto di Bologna e inammissibile contro il Ministro dell'interno.
Con il ricorso si insiste nella richiesta di ammissione al gratuito patrocinio, "dando atto, a norma dell'art. 2 della L. 217-90, che l'istanza è stata presentata al giudice che ha emesso il provvedimento impugnato", ma è evidente l'inammissibilità dell'istanza riproposta in questa sede, dovendo provvedere sulla richiesta sempre e soltanto il giudice di merito sopra indicato.
Nulla deve disporsi sulle spese della presente fase, non essendosi difeso il Prefetto quale intimato legittimato e data l'inammissibilità del controricorso del Ministro dell'Interno.

P.Q.M

La Corte rigetta il ricorso, dichiara inammissibile il controricorso del Ministro e l'istanza di patrocinio a spese dello Stato dinanzi alla Corte di Cassazione.
Così deciso nella Camera di consiglio del 14 febbraio 2002.