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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE PENALI Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati: 1. Dott. Nicola MARVULLI Presidente 2. dott. Pasquale TROJANO Componente 3. dott. Francesco MORELLI " 4. dott. Bruno ROSSI " 5. dott. Giorgio LATTANZI " 6. dott. Antonio Stefano AGRO' " 7. dott. Giovanni CANZIO " 8. dott. Aldo FIALE " 9. dott. Ruggero GALBIATI (Rel.) " ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: 1) G. G., nato a Cariati l'...omissis...; 2) MINISTERO DELLE FINANZE Avverso l'ordinanza emessa in data 20 febbraio 2003 dal Tribunale di Catanzaro; Udita in udienza camerale la relazione fatta dal Consigliere dott. Ruggero GALBIATI; Lette le conclusioni del P.G. con le quali chiede l'inammissibilità del ricorso.
Fatto
1. G. G., soggetto imputato in un processo concernente criminalità
organizzata pendente innanzi alla Corte di Assise di Catanzaro, chiedeva
l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti. La Corte di
Assise di Catanzaro respingeva l'istanza, con provvedimento in data
15/2/2002. 2. L'interessato proponeva ricorso - reclamo, ai sensi dell'art. 6
comma 4 L. n. 217/1990 come modificato dalla Legge n° 134/2001, al Tribunale di
Catanzaro, nominando difensore l'Avv. to Giovanni Zagarese. Il Tribunale
rigettava il reclamo, con ordinanza del 20/2/2003; avverso quest'ultimo
provvedimento proponeva ricorso per cassazione l'Avv. to Giovanni Zagarese, in
qualità di difensore di G. G.. 3. Il ricorso veniva assegnato alla IV Sezione
Penale di questa Corte. Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione
chiedeva dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, ritenendo che la
legittimazione al ricorso spettasse al solo interessato e non anche al
difensore, salvo il rilascio di procura speciale in favore di
quest'ultimo. 4. Il Collegio della Sez. IV osservava che la giurisprudenza
della Corte, con ripetute pronunce, aveva escluso l'applicabilità, nel caso di
specie, della norma di cui all'art. 99 C.P.P., la quale prevede che "al
difensore competono le facoltà ed i diritti che la legge riconosce all'imputato,
a meno che essi siano riservati personalmente a quest'ultimo", non consentendo
così l'impugnazione in sede di legittimità - per violazione di legge - da parte
del difensore contro l'ordinanza di reiezione emessa in sede di reclamo, nel
procedimento per l'ammissione al patrocinio a carico dello Stato. Peraltro,
il Collegio rilevava di non condividere tale orientamento ed, al fine di
prevenire il contrasto in tema, rimetteva il ricorso alle Sezioni Unite
prospettando la questione se fosse configurabile, oltre a quella del soggetto
interessato all'ammissione al patrocinio a carico dello Stato (così come
stabilito dall'attuale giurisprudenza della Cassazione), un'autonoma
legittimazione del difensore dell'imputato - nel procedimento principale - a
proporre ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di diniego del reclamo
contro il decreto contenente la declaratoria di inammissibilità o di rigetto
dell'istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Il
Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione rinnovava il parere già
espresso, confermando la richiesta di pronuncia di inammissibilità
dell'impugnazione.
Diritto 5. Deve, in primo luogo, affrontarsi la questione pregiudiziale
concernente appunto la legittimazione processuale del difensore dell'imputato a
proporre ricorso per cassazione. L'orientamento prevalente della Corte di
Cassazione è nel senso che solo legittimato al reclamo ex art. 6 comma 4 L. n.
217/1990, (ora, art. 99 D.P.R. n. 115/2002) è l'interessato, secondo la testuale
indicazione contenuta negli artt. 97 e 99, in base alla quale il provvedimento
in tema di ammissione al gratuito patrocinio e la decisione sull'eventuale
reclamo avanzato avverso il decreto del giudice procedente vengono comunicati o
notificati al solo interessato, il quale può anche proporre - egli solo -
ricorso per cassazione per violazione di legge contro l'ordinanza decisoria del
reclamo. Altra giurisprudenza, minoritaria, è nel senso che debba intendersi
legittimato alla proposizione del reclamo - opposizione ex art. 6 L. n. 217/1990
(art. 99 T.U. D.P.R. n. 115/1990) ed all'eventuale successivo ricorso per
cassazione oltre all'interessato anche il difensore munito di procura speciale
ex art. 122 C.P.P.. 6. Queste Sezioni Unite sono dell'avviso che la questione
debba trovare adeguata soluzione prendendo in considerazione le caratteristiche
e le finalità della normativa relativa al patrocinio dei non abbienti a carico
dello Stato, normativa introdotta dalla L. 30/7/1990 n° 217, modificata
ampiamente dalla L. 29/3/2001 n° 134, e poi inserita nel T.U. di cui al D.P.R.
30/5/2002 n° 115. Fondamento dell'istituto è la tutela del diritto inviolabile
alla difesa per la persona sprovvista di mezzi economici: all'indagato -
imputato - condannato non abbiente, ammesso al gratuito patrocinio, è attribuita
la facoltà di scelta di un proprio difensore di fiducia (purché, iscritto
all'albo specifico), senza alcun onere economico, con la possibilità di nominare
ed utilizzare la prestazione di consulenti di parte ed investigatori.
L'istituto, altresì, è applicabile alle persone offese ed alle altre parti
private del processo, così costituendo il mezzo per garantire l'effettività di
tutela giurisdizionale dei propri diritti anche alle vittime non abbienti,
attuando in tal modo la reale "par condicio" tra soggetti pubblici e privati del
giudizio. (V. art. 98 C.P.P. - art. 74 D.P.R. 115/2002). Quindi, l'interessato
esercita, attraverso la richiesta di ammissione al patrocinio a carico dello
Stato, una pretesa di tipo patrimoniale, intesa ad ottenere il riconoscimento
del diritto a che lo Stato si accolli le spese per la difesa tecnica del
difensore da lui nominato nello specifico processo penale. Si tratta di un
procedimento sicuramente giurisdizionale, nel quale il giudice competente
statuisce, sulla domanda, con atti giurisdizionali (v. in termini Corte
Costituz. n. 144 del 1999; S.U. Cass. 25/2/2004 - Lustri); esso è contrassegnato
da una serie di peculiarità. La domanda di patrocinio per il non abbiente deve
essere sottoscritta a pena di inammissibilità dall'interessato (con
sottoscrizione autenticata dal difensore ovvero ai sensi dell'art. 38 comma 3
D.P.R. 28/12/2000 n° 445), il quale nello stesso atto deve inserire anche
l'autocertificazione attestante la sussistenza delle condizioni di reddito
previste per poter fruire del beneficio, con specifica determinazione del
reddito complessivo valutabile, nonché l'impegno di eseguire periodiche
comunicazioni ai fini del controllo dell'eventuale superamento dei limiti di
reddito. Un siffatto sistema consente un procedimento che celermente perviene
alla decisione sull'istanza, ma contemporaneamente esige l'assunzione di
responsabilità personale a carico dell'interessato dichiarante e l'eventuale
irrogazione delle sanzioni previste dal Codice Penale nel caso di falsità od
omissioni delle dichiarazioni (v. art. 95 T.U. 115/2002). A sua volta, il
regime delle impugnazioni prevede, nei riguardi del provvedimento originario del
giudice che procede - emesso "de plano" - con decreto motivato, la presentazione
di un reclamo - opposizione al medesimo ufficio giudiziario cui appartiene
organicamente e funzionalmente il giudice penale che ha adottato il
provvedimento; ha poi luogo un'udienza camerale, in contraddittorio tra il
richiedente, per il quale non è obbligatorio il ministero di difensore, e
l'Ufficio Finanziario, e , al termine, il giudice decide con ordinanza: il
procedimento è espressamente regolato da quello previsto per gli onorari di
avvocato (art. 29 L. 13/6/1942 n° 794). L'ordinanza può essere ancora impugnata
dall'interessato e dall'ufficio finanziario con ricorso per cassazione,
proponibile solo per violazione di legge. 7. Queste Sezioni Unite,
confermando l'impostazione della propria sentenza 24/11/1999 - Di Dona (recepita
in senso conforme, sotto il profilo civilistico, dalle S.U. Civili 14/6/2000 -
Giuffrida/Spampinato -), ritengono che gli elementi di specialità sopra
indicati, caratterizzanti il procedimento per l'ammissione al patrocinio a
carico dello Stato, consentono parimenti di qualificare quest'ultimo come un
procedimento collaterale e secondario rispetto al rapporto processuale penale
principale, di cui è indiscutibilmente una procedura accessoria, intesa a
garantire la difesa del soggetto nel giudizio penale di cognizione
ordinaria. Dal che discende che tale sub - procedimento va necessariamente
coordinato, per le fasi non specificamente disciplinate, con le disposizioni
generali previste dall'ordinamento per il procedimento principale con il quale
si trova in rapporto di incidentalità, e cioè con la disciplina del processo
penale di cui agli artt. 568 e segg. C.P.P.. Pertanto, la posizione
processuale del difensore dell'imputato - nel caso in cui questi abbia fatto
istanza per il patrocinio in favore dei meno abbienti - deve regolamentarsi in
base ai principi desumibili dal combinato disposto di cui agli artt. 99-571-3°
comma - 613 C.P.P.. In altre parole, deve riconoscersi, anche in relazione al
procedimento per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, una titolarità
di impugnazione autonoma e parallela, rispetto a quella attribuita all'imputato,
in favore del difensore di quest'ultimo, esercitabile in sede di reclamo ex art.
99 1° comma T.U. D.P.R. n° 115/2002 e di presentazione di ricorso per cassazione
avverso l'ordinanza di rigetto del reclamo (ex art. 99 - 4° comma). 8. Per
completezza di argomentazione, ed al fine di una sistematica regolamentazione
dell'istituto, va detto che la normativa processuale penalistica va applicata
evidentemente anche alle parti del processo diverse dall'imputato (indagato o
condannato), che intendono avvalersi del patrocinio a spese dello Stato (art. 74
D.P.R. 115/2002: persona offesa dal reato, danneggiato che intenda costituirsi
parte civile, responsabile civile ovvero civilmente obbligato per pena
pecuniaria). In tali ipotesi, deve escludersi la facoltà per l'interessato di
proporre personalmente il ricorso per cassazione (v. così Cass. S.U. 16/12/1998
- Messina; Cass. S.U. 21/6/2000 Adragna; Cass. S.U. 27/6/2001 Petrantoni),
essendo principio consolidato che l'unico soggetto processuale avente la facoltà
di proporre ricorso per cassazione personalmente è l'imputato, poiché solo nei
suoi confronti è prevista espressamente la deroga al criterio generale della
necessità della rappresentanza tecnica in sede di legittimità. A sua volta, il
difensore dei soggetti processuali diversi dall'imputato è privo di autonoma
legittimazione all'impugnazione, essendo egli fornito di una rappresentanza
processuale della parte, ovvero c.d. "ius postulandi", meno ampia (v. art. 100
C.P.P.): il predetto può impugnare solo se munito di procura speciale ex art.
122 C.P.P.. Peraltro, si osserva che la residua disciplina connotata da
specialità, concernente la predisposizione personale a cura dell'interessato
dell'istanza di ammissione al patrocinio con sottoscrizione autenticata dal
difensore (art. 78 - comma 2, art. 93 - comma 1 D.P.R. 115/2002) nonché la
proposizione del reclamo avverso il provvedimento di diniego effettuabile anche
personalmente dall'interessato (art. 99 D.P.R. 115/2002 che, con il richiamo
all'art. 29 L. n° 794/1942, rende facoltativo il ministero del difensore in
detta fase), trova applicazione pure per i soggetti processuali diversi
dall'imputato. 9. Appare quindi, configurabile la legittimazione
all'impugnazione in capo al difensore dell'imputato G. G.. Tuttavia, nel caso
in esame è venuto meno l'interesse al ricorso ex art. 591 comma 1 lett. a)
c.p.p., poiché la Corte di Assise di Catanzaro, con provvedimento adottato il
28/3/2003, ha ammesso al gratuito patrocinio il G. e proprio in riferimento al
processo penale in corso. Ne consegue la sopravvenuta inammissibilità del
ricorso.
P.Q.M La Corte Suprema di Cassazione a Sezioni Unite dichiara inammissibile il
ricorso. Così deciso in Roma il 24/5/2004. DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 12
LUG. 2004.
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