Corte Suprema di Cassazione, ss.uu., sentenza n. 30181 del 12/07/2004

                                                                                LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE


SEZIONI UNITE PENALI
Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:
1. Dott. Nicola MARVULLI Presidente
2. dott. Pasquale TROJANO Componente
3. dott. Francesco MORELLI "
4. dott. Bruno ROSSI "
5. dott. Giorgio LATTANZI "
6. dott. Antonio Stefano AGRO' "
7. dott. Giovanni CANZIO "
8. dott. Aldo FIALE "
9. dott. Ruggero GALBIATI (Rel.) "
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) G. G., nato a Cariati l'...omissis...;
2) MINISTERO DELLE FINANZE
Avverso l'ordinanza emessa in data 20 febbraio 2003 dal Tribunale di
Catanzaro;
Udita in udienza camerale la relazione fatta dal Consigliere dott.
Ruggero GALBIATI;
Lette le conclusioni del P.G. con le quali chiede l'inammissibilità
del ricorso.

                                                                                               Fatto

1. G. G., soggetto imputato in un processo concernente criminalità organizzata pendente innanzi alla Corte di Assise di Catanzaro, chiedeva l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti. La Corte di Assise di Catanzaro respingeva l'istanza, con provvedimento in data 15/2/2002.
2. L'interessato proponeva ricorso - reclamo, ai sensi dell'art. 6 comma 4 L. n. 217/1990 come modificato dalla Legge n° 134/2001, al Tribunale di Catanzaro, nominando difensore l'Avv. to Giovanni Zagarese.
Il Tribunale rigettava il reclamo, con ordinanza del 20/2/2003; avverso quest'ultimo provvedimento proponeva ricorso per cassazione l'Avv. to Giovanni Zagarese, in qualità di difensore di G. G..
3. Il ricorso veniva assegnato alla IV Sezione Penale di questa Corte. Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione chiedeva dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, ritenendo che la legittimazione al ricorso spettasse al solo interessato e non anche al difensore, salvo il rilascio di procura speciale in favore di quest'ultimo.
4. Il Collegio della Sez. IV osservava che la giurisprudenza della Corte, con ripetute pronunce, aveva escluso l'applicabilità, nel caso di specie, della norma di cui all'art. 99 C.P.P., la quale prevede che "al difensore competono le facoltà ed i diritti che la legge riconosce all'imputato, a meno che essi siano riservati personalmente a quest'ultimo", non consentendo così l'impugnazione in sede di legittimità - per violazione di legge - da parte del difensore contro l'ordinanza di reiezione emessa in sede di reclamo, nel procedimento per l'ammissione al patrocinio a carico dello Stato.
Peraltro, il Collegio rilevava di non condividere tale orientamento ed, al fine di prevenire il contrasto in tema, rimetteva il ricorso alle Sezioni Unite prospettando la questione se fosse configurabile, oltre a quella del soggetto interessato all'ammissione al patrocinio a carico dello Stato (così come stabilito dall'attuale giurisprudenza della Cassazione), un'autonoma legittimazione del difensore dell'imputato - nel procedimento principale - a proporre ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di diniego del reclamo contro il decreto contenente la declaratoria di inammissibilità o di rigetto dell'istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione rinnovava il parere già espresso, confermando la richiesta di pronuncia di inammissibilità dell'impugnazione.

                                                                                                          Diritto

5. Deve, in primo luogo, affrontarsi la questione pregiudiziale concernente appunto la legittimazione processuale del difensore dell'imputato a proporre ricorso per cassazione.
L'orientamento prevalente della Corte di Cassazione è nel senso che solo legittimato al reclamo ex art. 6 comma 4 L. n. 217/1990, (ora, art. 99 D.P.R. n. 115/2002) è l'interessato, secondo la testuale indicazione contenuta negli artt. 97 e 99, in base alla quale il provvedimento in tema di ammissione al gratuito patrocinio e la decisione sull'eventuale reclamo avanzato avverso il decreto del giudice procedente vengono comunicati o notificati al solo interessato, il quale può anche proporre - egli solo - ricorso per cassazione per violazione di legge contro l'ordinanza decisoria del reclamo.
Altra giurisprudenza, minoritaria, è nel senso che debba intendersi legittimato alla proposizione del reclamo - opposizione ex art. 6 L. n. 217/1990 (art. 99 T.U. D.P.R. n. 115/1990) ed all'eventuale successivo ricorso per cassazione oltre all'interessato anche il difensore munito di procura speciale ex art. 122 C.P.P..
6. Queste Sezioni Unite sono dell'avviso che la questione debba trovare adeguata soluzione prendendo in considerazione le caratteristiche e le finalità della normativa relativa al patrocinio dei non abbienti a carico dello Stato, normativa introdotta dalla L. 30/7/1990 n° 217, modificata ampiamente dalla L. 29/3/2001 n° 134, e poi inserita nel T.U. di cui al D.P.R. 30/5/2002 n° 115. Fondamento dell'istituto è la tutela del diritto inviolabile alla difesa per la persona sprovvista di mezzi economici: all'indagato - imputato - condannato non abbiente, ammesso al gratuito patrocinio, è attribuita la facoltà di scelta di un proprio difensore di fiducia (purché, iscritto all'albo specifico), senza alcun onere economico, con la possibilità di nominare ed utilizzare la prestazione di consulenti di parte ed investigatori. L'istituto, altresì, è applicabile alle persone offese ed alle altre parti private del processo, così costituendo il mezzo per garantire l'effettività di tutela giurisdizionale dei propri diritti anche alle vittime non abbienti, attuando in tal modo la reale "par condicio" tra soggetti pubblici e privati del giudizio. (V. art. 98 C.P.P. - art. 74 D.P.R. 115/2002). Quindi, l'interessato esercita, attraverso la richiesta di ammissione al patrocinio a carico dello Stato, una pretesa di tipo patrimoniale, intesa ad ottenere il riconoscimento del diritto a che lo Stato si accolli le spese per la difesa tecnica del difensore da lui nominato nello specifico processo penale. Si tratta di un procedimento sicuramente giurisdizionale, nel quale il giudice competente statuisce, sulla domanda, con atti giurisdizionali (v. in termini Corte Costituz. n. 144 del 1999; S.U. Cass. 25/2/2004 - Lustri); esso è contrassegnato da una serie di peculiarità. La domanda di patrocinio per il non abbiente deve essere sottoscritta a pena di inammissibilità dall'interessato (con sottoscrizione autenticata dal difensore ovvero ai sensi dell'art. 38 comma 3 D.P.R. 28/12/2000 n° 445), il quale nello stesso atto deve inserire anche l'autocertificazione attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per poter fruire del beneficio, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile, nonché l'impegno di eseguire periodiche comunicazioni ai fini del controllo dell'eventuale superamento dei limiti di reddito. Un siffatto sistema consente un procedimento che celermente perviene alla decisione sull'istanza, ma contemporaneamente esige l'assunzione di responsabilità personale a carico dell'interessato dichiarante e l'eventuale irrogazione delle sanzioni previste dal Codice Penale nel caso di falsità od omissioni delle dichiarazioni (v. art. 95 T.U. 115/2002).
A sua volta, il regime delle impugnazioni prevede, nei riguardi del provvedimento originario del giudice che procede - emesso "de plano" - con decreto motivato, la presentazione di un reclamo - opposizione al medesimo ufficio giudiziario cui appartiene organicamente e funzionalmente il giudice penale che ha adottato il provvedimento; ha poi luogo un'udienza camerale, in contraddittorio tra il richiedente, per il quale non è obbligatorio il ministero di difensore, e l'Ufficio Finanziario, e , al termine, il giudice decide con ordinanza: il procedimento è espressamente regolato da quello previsto per gli onorari di avvocato (art. 29 L. 13/6/1942 n° 794). L'ordinanza può essere ancora impugnata dall'interessato e dall'ufficio finanziario con ricorso per cassazione, proponibile solo per violazione di legge.
7. Queste Sezioni Unite, confermando l'impostazione della propria sentenza 24/11/1999 - Di Dona (recepita in senso conforme, sotto il profilo civilistico, dalle S.U. Civili 14/6/2000 - Giuffrida/Spampinato -), ritengono che gli elementi di specialità sopra indicati, caratterizzanti il procedimento per l'ammissione al patrocinio a carico dello Stato, consentono parimenti di qualificare quest'ultimo come un procedimento collaterale e secondario rispetto al rapporto processuale penale principale, di cui è indiscutibilmente una procedura accessoria, intesa a garantire la difesa del soggetto nel giudizio penale di cognizione ordinaria.
Dal che discende che tale sub - procedimento va necessariamente coordinato, per le fasi non specificamente disciplinate, con le disposizioni generali previste dall'ordinamento per il procedimento principale con il quale si trova in rapporto di incidentalità, e cioè con la disciplina del processo penale di cui agli artt. 568 e segg. C.P.P..
Pertanto, la posizione processuale del difensore dell'imputato - nel caso in cui questi abbia fatto istanza per il patrocinio in favore dei meno abbienti - deve regolamentarsi in base ai principi desumibili dal combinato disposto di cui agli artt. 99-571-3° comma - 613 C.P.P.. In altre parole, deve riconoscersi, anche in relazione al procedimento per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, una titolarità di impugnazione autonoma e parallela, rispetto a quella attribuita all'imputato, in favore del difensore di quest'ultimo, esercitabile in sede di reclamo ex art. 99 1° comma T.U. D.P.R. n° 115/2002 e di presentazione di ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di rigetto del reclamo (ex art. 99 - 4° comma).
8. Per completezza di argomentazione, ed al fine di una sistematica regolamentazione dell'istituto, va detto che la normativa processuale penalistica va applicata evidentemente anche alle parti del processo diverse dall'imputato (indagato o condannato), che intendono avvalersi del patrocinio a spese dello Stato (art. 74 D.P.R. 115/2002: persona offesa dal reato, danneggiato che intenda costituirsi parte civile, responsabile civile ovvero civilmente obbligato per pena pecuniaria). In tali ipotesi, deve escludersi la facoltà per l'interessato di proporre personalmente il ricorso per cassazione (v. così Cass. S.U. 16/12/1998 - Messina; Cass. S.U. 21/6/2000 Adragna; Cass. S.U. 27/6/2001 Petrantoni), essendo principio consolidato che l'unico soggetto processuale avente la facoltà di proporre ricorso per cassazione personalmente è l'imputato, poiché solo nei suoi confronti è prevista espressamente la deroga al criterio generale della necessità della rappresentanza tecnica in sede di legittimità. A sua volta, il difensore dei soggetti processuali diversi dall'imputato è privo di autonoma legittimazione all'impugnazione, essendo egli fornito di una rappresentanza processuale della parte, ovvero c.d. "ius postulandi", meno ampia (v. art. 100 C.P.P.): il predetto può impugnare solo se munito di procura speciale ex art. 122 C.P.P..
Peraltro, si osserva che la residua disciplina connotata da specialità, concernente la predisposizione personale a cura dell'interessato dell'istanza di ammissione al patrocinio con sottoscrizione autenticata dal difensore (art. 78 - comma 2, art. 93 - comma 1 D.P.R. 115/2002) nonché la proposizione del reclamo avverso il provvedimento di diniego effettuabile anche personalmente dall'interessato (art. 99 D.P.R. 115/2002 che, con il richiamo all'art. 29 L. n° 794/1942, rende facoltativo il ministero del difensore in detta fase), trova applicazione pure per i soggetti processuali diversi dall'imputato.
9. Appare quindi, configurabile la legittimazione all'impugnazione in capo al difensore dell'imputato G. G..
Tuttavia, nel caso in esame è venuto meno l'interesse al ricorso ex art. 591 comma 1 lett. a) c.p.p., poiché la Corte di Assise di Catanzaro, con provvedimento adottato il 28/3/2003, ha ammesso al gratuito patrocinio il G. e proprio in riferimento al processo penale in corso.
Ne consegue la sopravvenuta inammissibilità del ricorso.

                                                                                             P.Q.M

La Corte Suprema di Cassazione a Sezioni Unite dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma il 24/5/2004.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 12 LUG. 2004.